Art. 28 
 
                   Norme generali e partecipazione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 61, paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.
1307/2013, e' istituito il regime per i piccoli agricoltori. 
  2. Gli organismi pagatori di  cui  all'art.  7,  paragrafo  1,  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 comunicano la  stima  dell'importo  del
pagamento agli agricoltori ai sensi dell'art. 62,  paragrafo  3,  del
regolamento (UE) n. 1307/2013. 
  3. Gli agricoltori che hanno  presentato  domanda  ai  sensi  degli
articoli 7 e 12, possono aderire al regime di cui al comma 1 entro il
15 settembre 2015. 
  4. Le modalita' per il ritiro dalla partecipazione  al  regime  dei
piccoli agricoltori, di cui all'art. 19, paragrafo 4, del regolamento
(UE) n. 809/2014, sono stabilite dall'organismo di  coordinamento  di
cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.