Art. 28 Norme generali e partecipazione 1. Ai sensi dell'art. 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, e' istituito il regime per i piccoli agricoltori. 2. Gli organismi pagatori di cui all'art. 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 comunicano la stima dell'importo del pagamento agli agricoltori ai sensi dell'art. 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013. 3. Gli agricoltori che hanno presentato domanda ai sensi degli articoli 7 e 12, possono aderire al regime di cui al comma 1 entro il 15 settembre 2015. 4. Le modalita' per il ritiro dalla partecipazione al regime dei piccoli agricoltori, di cui all'art. 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 809/2014, sono stabilite dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.