Art. 33 Centro di coordinamento 1. Il Centro di coordinamento, istituito e disciplinato ai sensi degli articoli 9, commi 1 e 3, 11 e 12 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185, ha la forma del consorzio con personalita' giuridica di diritto privato ed e' disciplinato ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto nel presente decreto legislativo. Il consorzio e' composto da tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, che vi aderiscono entro 30 giorni dalla loro costituzione, e da due componenti nominati rispettivamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico. 2. Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, il Centro di coordinamento predispone apposito elenco, in cui i titolari degli impianti di trattamento dei RAEE sono tenuti ad iscriversi mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri, ed a comunicare annualmente le quantita' di RAEE trattate entro il 30 aprile di ogni anno. 3. Al Centro di coordinamento possono altresi' partecipare i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici, nonche' i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali. 4. Il Centro di Coordinamento adegua lo statuto alle disposizioni del presente decreto legislativo entro 90 giorni dall'entrata in vigore. Lo statuto e le successive modifiche sono approvate con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla presentazione. 5. Il Centro di coordinamento ottimizza, uniformando le relative modalita' e condizioni, la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEE in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte dei sistemi collettivi per il conferimento agli impianti di trattamento. In particolare il Centro di coordinamento ha il compito di: a) garantire il ritiro dei RAEE conferiti ai centri di raccolta comunali in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte di ogni sistema collettivo, nel rispetto del principio di concorrenza e non discriminazione, al fine di incrementare la raccolta dei RAEE da parte dei Comuni e di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata, riciclaggio, recupero stabiliti dal presente decreto legislativo; b) collaborare alla definizione della metodologia di cui al decreto ministeriale dell'articolo 18, comma 4; c) supportare il Comitato di vigilanza nella definizione criteri oggettivi di quantificazione delle quote di mercato, promuovendo a tal fine studi da parte di istituti scientifici e di ricerca; d) assicurare risposte tempestive alle richieste di ritiro da parte dei centri di raccolta, utilizzando a tal fine metodologie telematiche; e) raccogliere e rendicontare i dati relativi alla raccolta e al trattamento sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 34; f) trasmettere annualmente all'ISPRA le informazioni di cui alla lettera d) ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 31, comma 1; g) stipulare specifici accordi con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, sentito il Comitato di indirizzo, al fine di assicurare adeguati ed omogenei livelli di trattamento e qualificazione delle aziende di settore; h) assicurare il monitoraggio dei flussi di RAEE distinti per categoria di cui agli Allegati I e III del presente decreto legislativo smistati ai sistemi collettivi sulla base di modalita' da definire d'intesa con l'ISPRA e il Comitato di vigilanza e controllo; i) predisporre per ciascun raggruppamento di RAEE un programma annuale di prevenzione e attivita' da trasmettere al Comitato di vigilanza e controllo. Tale programma deve contenere indicazioni specifiche anche con riguardo agli obiettivi di recupero dei RAEE stabilite per ogni categoria; l) coordinare e garantire il corretto trasferimento delle informazioni di cui all'articolo 27 fornite dai produttori agli impianti di preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio attraverso strumenti elettronici, mediante la predisposizione di un'apposita banca dati. 6. Il Centro di coordinamento puo' svolgere i propri compiti anche mediante il ricorso a societa' di servizi ed altri soggetti esterni purche' venga garantita la riservatezza dei dati trattati.
Note all'art. 33: Il testo degli articoli 9, 11 e 12 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, citato nelle note all'articolo 4, n. 185, cosi' recita: "Art. 9. Centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attivita' di competenza dei sistemi collettivi. 1. I sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici costituiti entro il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento provvedono, entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore, ad istituire il Centro di coordinamento di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. 2. Il Centro di coordinamento di cui al comma 1 e' costituito in forma di consorzio avente personalita' giuridica di diritto privato, al quale partecipano tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, che aderiscono al Centro entro trenta giorni dalla loro costituzione. 3. Qualora per uno o piu' raggruppamenti di RAEE domestici di cui all'Allegato 1 si costituisca un unico sistema collettivo che opera su tutto il territorio nazionale e che garantisca lo svolgimento in proprio dei servizi forniti dal Centro di coordinamento, tale sistema puo' essere, su valutazione del Comitato di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, esonerato dall'obbligo di partecipazione al Centro di coordinamento. In tal caso il sistema collettivo unico e' tenuto a presentare al Comitato di vigilanza e controllo e al Centro di coordinamento un programma annuale di prevenzione e attivita' relativo al raggruppamento o ai raggruppamenti di RAEE gestiti. 4. Possono partecipare al Centro di coordinamento anche i sistemi collettivi di gestione dei RAEE professionali." "Art. 11. Organizzazione del Centro di coordinamento. 1. Sono organi del Centro: a) l'Assemblea, composta da un rappresentante per ogni sistema collettivo; b) il Comitato esecutivo, composto da cinque membri, tra cui il Presidente; c) il Presidente; d) il Collegio dei revisori contabili. 2. Il Presidente e il Comitato esecutivo nominati nell'atto costitutivo del Centro durano in carica per dodici mesi decorrenti dalla costituzione del Centro stesso. 3. I componenti del Collegio dei revisori contabili sono nominati tra gli iscritti all'Albo dei revisori contabili. 4. Lo statuto del Centro di coordinamento e' deliberato dall'assemblea e deve essere approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze. 5. Il Centro di coordinamento adotta uno o piu' regolamenti di funzionamento." "Art. 12. Finanziamento delle attivita' del Centro di coordinamento. 1. I mezzi finanziari per il funzionamento del Centro di coordinamento sono costituiti dai contributi dei soggetti partecipanti, da erogarsi secondo le modalita' stabilite nello Statuto. 2. Qualora per uno o piu' raggruppamenti di RAEE si costituisca un unico sistema collettivo che opera su tutto il territorio nazionale e che, a seguito di parere favorevole da parte del Comitato di controllo e vigilanza come stabilito all'articolo 9, comma 3, del presente Regolamento, venga esonerato dall'obbligo di partecipazione al Centro di coordinamento tale sistema collettivo e' anche esonerato dagli obblighi di finanziamento del Centro di coordinamento. 3. Qualora per uno o piu' raggruppamenti di RAEE si costituisca un unico sistema collettivo che opera su tutto il territorio nazionale e che, pur partecipando al Centro di coordinamento, dimostri di svolgere alcune delle proprie attivita' di gestione senza ricorrere ai servizi dello stesso, tale sistema e' esonerato dagli obblighi di finanziamento del Centro per quanto attiene tali attivita'.".