Art. 33 
 
 
                       Centro di coordinamento 
 
  1. Il Centro di coordinamento, istituito e  disciplinato  ai  sensi
degli articoli 9, commi 1 e 3, 11 e 12 del regolamento  25  settembre
2007, n. 185, ha la forma del consorzio con personalita' giuridica di
diritto privato ed e' disciplinato  ai  sensi  dell'articolo  2602  e
seguenti del codice civile  in  quanto  applicabili  e  salvo  quanto
previsto nel presente decreto legislativo. Il consorzio  e'  composto
da tutti i sistemi collettivi di gestione dei  RAEE  provenienti  dai
nuclei domestici, che  vi  aderiscono  entro  30  giorni  dalla  loro
costituzione,  e  da  due  componenti  nominati  rispettivamente  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
dal Ministero dello sviluppo economico. 
  2. Entro sei mesi dalla data dell'entrata in  vigore  del  presente
decreto, il Centro di coordinamento predispone  apposito  elenco,  in
cui i titolari degli impianti di trattamento dei RAEE sono tenuti  ad
iscriversi mediante semplice comunicazione e senza  ulteriori  oneri,
ed a comunicare annualmente le quantita' di RAEE trattate entro il 30
aprile di ogni anno. 
  3. Al  Centro  di  coordinamento  possono  altresi'  partecipare  i
sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici, nonche' i sistemi
individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali. 
  4. Il Centro di Coordinamento adegua lo statuto  alle  disposizioni
del presente decreto legislativo  entro  90  giorni  dall'entrata  in
vigore. Lo statuto e  le  successive  modifiche  sono  approvate  con
decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e  del
mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico  e  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  entro  60  giorni  dalla
presentazione. 
  5. Il Centro di coordinamento ottimizza,  uniformando  le  relative
modalita' e condizioni, la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEE
in modo omogeneo su  tutto  il  territorio  nazionale  da  parte  dei
sistemi collettivi per il conferimento agli impianti di  trattamento.
In particolare il Centro di coordinamento ha il compito di: 
    a) garantire il ritiro dei RAEE conferiti ai centri  di  raccolta
comunali in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale  da  parte
di ogni sistema collettivo, nel rispetto del principio di concorrenza
e non discriminazione, al fine di incrementare la raccolta  dei  RAEE
da parte dei  Comuni  e  di  conseguire  gli  obiettivi  di  raccolta
differenziata, riciclaggio, recupero stabiliti dal  presente  decreto
legislativo; 
    b) collaborare alla  definizione  della  metodologia  di  cui  al
decreto ministeriale dell'articolo 18, comma 4; 
    c) supportare il Comitato di vigilanza nella definizione  criteri
oggettivi di quantificazione delle quote di  mercato,  promuovendo  a
tal fine studi da parte di istituti scientifici e di ricerca; 
    d) assicurare risposte tempestive alle  richieste  di  ritiro  da
parte dei centri di raccolta,  utilizzando  a  tal  fine  metodologie
telematiche; 
    e) raccogliere e rendicontare i dati relativi alla raccolta e  al
trattamento  sulla  base  delle  informazioni  acquisite   ai   sensi
dell'articolo 34; 
    f) trasmettere annualmente all'ISPRA le informazioni di cui  alla
lettera d) ai fini  della  predisposizione  della  relazione  di  cui
all'articolo 31, comma 1; 
    g) stipulare specifici accordi con le associazioni  di  categoria
dei soggetti recuperatori, sentito il Comitato di indirizzo, al  fine
di  assicurare  adeguati  ed  omogenei  livelli  di   trattamento   e
qualificazione delle aziende di settore; 
    h) assicurare il monitoraggio dei flussi  di  RAEE  distinti  per
categoria  di  cui  agli  Allegati  I  e  III  del  presente  decreto
legislativo smistati ai sistemi collettivi sulla base di modalita' da
definire d'intesa con l'ISPRA e il Comitato di vigilanza e controllo; 
    i) predisporre per ciascun raggruppamento di  RAEE  un  programma
annuale di prevenzione e attivita'  da  trasmettere  al  Comitato  di
vigilanza e controllo.  Tale  programma  deve  contenere  indicazioni
specifiche anche con riguardo agli obiettivi  di  recupero  dei  RAEE
stabilite per ogni categoria; 
    l)  coordinare  e  garantire  il  corretto  trasferimento   delle
informazioni di cui  all'articolo  27  fornite  dai  produttori  agli
impianti di preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio
attraverso strumenti  elettronici,  mediante  la  predisposizione  di
un'apposita banca dati. 
  6. Il Centro di coordinamento puo' svolgere i propri compiti  anche
mediante il ricorso a societa' di servizi ed altri  soggetti  esterni
purche' venga garantita la riservatezza dei dati trattati. 
 
          Note all'art. 33: 
              Il testo degli articoli 9, 11  e  12  del  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare 25 settembre 2007, citato nelle note  all'articolo  4,
          n. 185, cosi' recita: 
              "Art. 9. Centro di coordinamento  per  l'ottimizzazione
          delle attivita' di competenza dei sistemi collettivi. 
              1.  I  sistemi  collettivi   di   gestione   dei   RAEE
          provenienti  dai  nuclei  domestici  costituiti  entro   il
          trentesimo giorno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente regolamento provvedono, entro novanta giorni dalla
          medesima data di entrata in vigore, ad istituire il  Centro
          di coordinamento di  cui  all'articolo  13,  comma  8,  del
          decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. 
              2. Il Centro di coordinamento di  cui  al  comma  1  e'
          costituito  in  forma  di  consorzio  avente   personalita'
          giuridica di diritto privato, al quale partecipano tutti  i
          sistemi collettivi di gestione  dei  RAEE  provenienti  dai
          nuclei domestici, che aderiscono  al  Centro  entro  trenta
          giorni dalla loro costituzione. 
              3. Qualora  per  uno  o  piu'  raggruppamenti  di  RAEE
          domestici di cui all'Allegato 1  si  costituisca  un  unico
          sistema  collettivo  che  opera  su  tutto  il   territorio
          nazionale e che garantisca lo svolgimento  in  proprio  dei
          servizi forniti dal Centro di coordinamento,  tale  sistema
          puo' essere, su valutazione del Comitato di vigilanza e  di
          controllo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25
          luglio   2005,   n.   151,   esonerato   dall'obbligo    di
          partecipazione al Centro di coordinamento. In tal  caso  il
          sistema collettivo unico e' tenuto a presentare al Comitato
          di vigilanza e controllo e al Centro  di  coordinamento  un
          programma annuale di prevenzione e  attivita'  relativo  al
          raggruppamento o ai raggruppamenti di RAEE gestiti. 
              4. Possono partecipare al Centro di coordinamento anche
          i sistemi collettivi di gestione dei RAEE professionali." 
              "Art. 11. Organizzazione del Centro di coordinamento. 
              1. Sono organi del Centro: 
              a) l'Assemblea, composta da un rappresentante per  ogni
          sistema collettivo; 
              b) il Comitato esecutivo, composto  da  cinque  membri,
          tra cui il Presidente; 
              c) il Presidente; 
              d) il Collegio dei revisori contabili. 
              2. Il  Presidente  e  il  Comitato  esecutivo  nominati
          nell'atto costitutivo  del  Centro  durano  in  carica  per
          dodici  mesi  decorrenti  dalla  costituzione  del   Centro
          stesso. 
              3. I componenti del  Collegio  dei  revisori  contabili
          sono  nominati  tra  gli  iscritti  all'Albo  dei  revisori
          contabili. 
              4. Lo statuto del Centro di coordinamento e' deliberato
          dall'assemblea e deve  essere  approvato  con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico
          e il Ministro dell'economia e delle finanze. 
              5.  Il  Centro  di  coordinamento  adotta  uno  o  piu'
          regolamenti di funzionamento." 
              "Art. 12. Finanziamento delle attivita' del  Centro  di
          coordinamento. 
              1. I mezzi finanziari per il funzionamento  del  Centro
          di  coordinamento  sono  costituiti  dai   contributi   dei
          soggetti partecipanti, da  erogarsi  secondo  le  modalita'
          stabilite nello Statuto. 
              2. Qualora per uno o piu'  raggruppamenti  di  RAEE  si
          costituisca un unico sistema collettivo che opera su  tutto
          il  territorio  nazionale  e  che,  a  seguito  di   parere
          favorevole da parte del Comitato di controllo  e  vigilanza
          come  stabilito  all'articolo  9,  comma  3,  del  presente
          Regolamento, venga esonerato dall'obbligo di partecipazione
          al Centro di coordinamento tale sistema collettivo e' anche
          esonerato dagli obblighi di  finanziamento  del  Centro  di
          coordinamento. 
              3. Qualora per uno o piu'  raggruppamenti  di  RAEE  si
          costituisca un unico sistema collettivo che opera su  tutto
          il territorio nazionale e che, pur partecipando  al  Centro
          di coordinamento, dimostri di svolgere alcune delle proprie
          attivita' di gestione  senza  ricorrere  ai  servizi  dello
          stesso,  tale  sistema  e'  esonerato  dagli  obblighi   di
          finanziamento  del   Centro   per   quanto   attiene   tali
          attivita'.".