Art. 34 Informazioni al Centro di coordinamento 1. Ai fini dello svolgimento delle competenze di cui all'articolo 33, il Centro di coordinamento acquisisce annualmente le seguenti informazioni: a) i dati inerenti i RAEE gestiti dagli impianti di trattamento; b) i dati inerenti i RAEE ricevuti dai distributori. 2. Tali informazioni possono essere utilizzati anche al fine della trasmissione delle informazioni agli altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE.
Note all'art. 34: Per i riferimenti normativi della direttiva 2012/19/UE si veda nelle note alle premesse.