Art. 34 
 
 
               Informazioni al Centro di coordinamento 
 
  1. Ai fini dello svolgimento delle competenze di  cui  all'articolo
33, il Centro di coordinamento  acquisisce  annualmente  le  seguenti
informazioni: 
    a) i dati inerenti i RAEE gestiti dagli impianti di trattamento; 
    b) i dati inerenti i RAEE ricevuti dai distributori. 
  2. Tali informazioni possono essere utilizzati anche al fine  della
trasmissione delle informazioni agli altri Stati  membri  dell'Unione
europea ai  sensi  dell'articolo  7,  paragrafo  2,  della  direttiva
2012/19/UE. 
 
          Note all'art. 34: 
              Per i riferimenti normativi della direttiva  2012/19/UE
          si veda nelle note alle premesse.