Art. 35 
 
 
                Comitato di vigilanza e di controllo 
 
  1. Il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei  RAEE
e delle  pile,  degli  accumulatori  e  dei  relativi  rifiuti,  gia'
istituito presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e ridefinito dall'articolo 19 del
decreto legislativo 20 novembre  2008,  n.  188,  svolge  i  seguenti
compiti: 
    a)  predispone  ed  aggiorna  il  Registro   nazionale   di   cui
all'articolo 29, sulla  base  delle  comunicazioni  delle  Camere  di
commercio previste allo stesso articolo 29, comma 8; 
    b) raccoglie,  esclusivamente  in  formato  elettronico,  i  dati
relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie  finanziarie
che i produttori sono tenuti a comunicare al  Registro  nazionale  ai
sensi dell'articolo 29, comma 6; 
    c) calcola, sulla base dei  dati  di  cui  alla  lettera  b),  le
rispettive quote di mercato dei produttori; 
    d) programma e dispone, sulla base di apposito  piano,  ispezioni
nei confronti dei produttori che non effettuano le  comunicazioni  di
cui alla lettera b) e, su campione, sulle comunicazioni previste alla
stessa lettera b); 
    e) vigila affinche' le apparecchiature immesse sul  mercato  dopo
il 13 agosto 2005  rechino  l'identificativo  del  produttore  ed  il
simbolo  di  cui  all'Allegato  IX  ed  affinche'  i  produttori  che
forniscono  apparecchiature  elettriche  ed   elettroniche   mediante
tecniche di comunicazione a  distanza  informino  il  Registro  sulla
conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 29; 
    f) assicura il monitoraggio sull'attuazione del presente  decreto
legislativo; 
    g) funge da punto  di  riferimento  per  la  rappresentazione  di
diverse problematiche da parte degli interessati,  e  del  Centro  di
coordinamento  ed  in  particolare,  in  mancanza  di  una  specifica
valutazione a livello europeo, si esprime  circa  l'applicabilita'  o
meno del presente decreto legislativo a tipologie di AEE non elencate
agli Allegati II e IV; 
    h) favorisce l'adozione di  iniziative  finalizzate  a  garantire
l'uniforme applicazione del presente decreto legislativo e  dei  suoi
provvedimenti attuativi, anche  sottoponendo  eventuali  proposte  di
modifica della normativa ai Ministeri competenti; 
    i)  fornisce  al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare le  informazioni  in  suo  possesso  che  siano
necessarie ai fini  della  predisposizione  delle  relazioni  di  cui
all'articolo 31, comma 2. 
  2. Con apposita  delibera,  il  Comitato  definisce  i  criteri  di
determinazione delle quote di mercato di  cui  alla  lettera  c)  del
comma 1, anche in considerazione, ove possibile, del diverso  impatto
ambientale delle singole tipologie di AEE. A tal  fine,  il  Comitato
valuta  l'analisi  del  ciclo  di  vita  dei  beni  che  puo'  essere
facoltativamente presentata da  ciascun  produttore  con  riferimento
alle proprie apparecchiature elettriche  ed  elettroniche.  Le  quote
sono   comunicate   ai   produttori   di   AEE   mediante   il   sito
www.registroraee.it,  previo   avviso   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale. Ai fini della  definizione  delle  quote  di  mercato,  il
Comitato di vigilanza si avvale del Centro di coordinamento. 
  3. Per le finalita' di  cui  al  comma  1  il  Comitato  si  avvale
dell'ISPRA e, in particolare, per le ispezioni di  cui  al  comma  1,
lettera d), il Comitato puo'  avvalersi  anche  della  collaborazione
della Guardia di finanza. 
  4. L'attivita' e il funzionamento del  Comitato  sono  disciplinati
con regolamento interno adottato dal medesimo Comitato, nel  rispetto
delle disposizioni del presente decreto. La Segreteria  del  Comitato
e' assicurata dall'ISPRA. 
 
          Note all'art. 35: 
              Il testo dell'articolo 15 del  decreto  legislativo  25
          luglio 2005, n. 151, citato nelle note alle premesse, cosi'
          recita: 
              "Art. 15.  Comitato  di  vigilanza  e  di  controllo  e
          comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE. 
              1. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio, da adottarsi entro  sei  mesi  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   e'
          istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
          del territorio, il Comitato di  vigilanza  e  di  controllo
          sulla gestione dei RAEE, con i seguenti compiti: 
              a)  predisporre  ed  aggiornare  il  registro  di   cui
          all'articolo 14, comma l, sulla  base  delle  comunicazioni
          delle Camere di commercio previste allo stesso articolo 14,
          comma 3; 
              b) raccogliere, esclusivamente in formato  elettronico,
          i dati relativi ai prodotti  immessi  sul  mercato  e  alle
          garanzie  finanziarie  che  i  produttori  sono  tenuti   a
          comunicare al Registro ai sensi dell'articolo 13, commi 6 e
          7; 
              c) calcolare, sulla base dei dati di cui  alla  lettera
          b), le rispettive quote di mercato dei produttori; 
              d) programmare  e  disporre,  sulla  base  di  apposito
          piano, ispezioni  nei  confronti  dei  produttori  che  non
          effettuano le comunicazioni di cui alla lettera  b)  e,  su
          campione, sulle comunicazioni previste alla stessa  lettera
          b); 
              e) vigilare affinche' le  apparecchiature  immesse  sul
          mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l'identificativo del
          produttore ed il marchio di cui all'articolo 13, comma 4, e
          affinche'  i  produttori  che  forniscono   apparecchiature
          elettriche   ed   elettroniche   mediante    tecniche    di
          comunicazione  a  distanza  informino  il  registro   sulla
          conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma
          3; 
              f) elaborare i dati relativi agli obiettivi di recupero
          di cui all'articolo 9, comma 2, e predisporre le  relazioni
          previste all'articolo 17. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1  il  Comitato  si
          avvale dell'APAT e, in particolare, per le ispezioni di cui
          al comma 1, lettera d), il Comitato  puo'  avvalersi  anche
          della collaborazione della Guardia di finanza. 
              3. 
              4. Con il decreto previsto all'articolo  13,  comma  8,
          e', altresi', istituito, presso il Ministero  dell'ambiente
          e della tutela  del  territorio,  il  Comitato  d'indirizzo
          sulla gestione dei RAEE e ne sono definite la  composizione
          ed il regolamento di funzionamento. Detto comitato supporta
          il Comitato  previsto  al  comma  1  nell'espletamento  dei
          compiti ad esso attribuiti.". 
              Il testo dell'articolo 19 del  decreto  legislativo  20
          novembre  11  2008,  n.  188  (Attuazione  della  direttiva
          2006/66/CE  concernente  pile,  accumulatori   e   relativi
          rifiuti e che abroga la direttiva  91/157/CEE),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre  2008,  n.  283,  S.O.,
          cosi' recita: 
              "Art. 19. Comitato di vigilanza e controllo 
              1. Il Comitato di vigilanza e controllo gia'  istituito
          ai sensi dell'articolo 15 del  decreto  n.  151  del  2005,
          assume  anche  le  funzioni  di  Comitato  di  vigilanza  e
          controllo sulla gestione delle pile e degli accumulatori  e
          dei relativi rifiuti di cui al presente decreto. 
              2. Gli oneri di funzionamento del Comitato  di  cui  al
          comma 1 sono posti in ugual misura a carico dei  produttori
          di apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle  pile
          ed accumulatori. I produttori di apparecchiature elettriche
          ed elettroniche ripartiscono gli oneri di cui  al  presente
          comma in  base  alle  quote  di  mercato  come  individuate
          dall'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto  n.  151
          del 2005. I produttori di pile e accumulatori  ripartiscono
          gli oneri di  cui  al  presente  comma  secondo  i  criteri
          stabiliti dal Centro di coordinamento di  cui  all'articolo
          16, approvati dal Comitato di vigilanza di cui al  presente
          articolo. 
              3. Il Comitato di cui al comma 1 e'  composto  da  otto
          membri, di cui tre designati dal Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, uno dei  quali  con
          funzioni di presidente, uno  dal  Ministro  dello  sviluppo
          economico, con funzione di vicepresidente, uno dal Ministro
          dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro del lavoro,
          della salute e delle politiche sociali,  uno  dal  Ministro
          per la pubblica amministrazione e l'innovazione e uno dalla
          Conferenza unificata, nominati  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto. Fino all'adozione del decreto  di  nomina
          dei  nuovi  componenti,  lo  svolgimento  delle   attivita'
          istituzionali e' garantito dai componenti  in  carica  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto. 
              4. Il sistema contabile, l'attivita' e il funzionamento
          del Comitato sono disciplinati da  un  regolamento  interno
          adottato dal Comitato stesso. La Segreteria del Comitato e'
          assicurata dall'ISPRA. Per l'esame  di  problemi  specifici
          possono essere invitati alle sedute  del  Comitato  esperti
          particolarmente qualificati nelle materie da trattare. 
              5. Il Comitato di vigilanza  e  controllo  assicura  la
          direzione unitaria e il coordinamento  delle  attivita'  di
          gestione dei rifiuti di pile  e  accumulatori  e  relaziona
          annualmente al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare. 
              6. Al Comitato di vigilanza e controllo spetta inoltre: 
              a) l'elaborazione e  l'aggiornamento  permanente  delle
          regole necessarie per l'allestimento e la cooperazione  tra
          i  centri  di  raccolta/punti  di  raccolta   di   pile   e
          accumulatori e/o enti locali; 
              b)  assicurare  il  monitoraggio  sull'attuazione   del
          presente decreto legislativo; a  tal  fine  si  avvale  del
          registro di cui all'articolo 14, degli elenchi e  dei  dati
          di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, predisposti e messi  a
          disposizione dall'ISPRA; 
              c)   garantire   l'esame   e   la   valutazione   delle
          problematiche sottoposte dalle categorie interessate e  dai
          sistemi di raccolta, in particolare,  in  mancanza  di  una
          specifica valutazione a  livello  comunitario,  si  esprime
          circa l'applicabilita' o meno del presente decreto; 
              d) favorire  l'adozione  di  iniziative  finalizzate  a
          garantire  l'uniforme  applicazione  del  presente  decreto
          legislativo  e  dei  suoi  provvedimenti  attuativi,  anche
          sottoponendo eventuali proposte di modifica della normativa
          ai Ministeri competenti; 
              e) programmare e disporre, sulla base  di  un  apposito
          piano, ispezioni  nei  confronti  dei  produttori  che  non
          effettuano le comunicazioni di cui agli articoli 14,  comma
          2, e 15, comma 3, avvalendosi dell'ISPRA e della Guardia di
          finanza.".