Art. 35 Comitato di vigilanza e di controllo 1. Il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti, gia' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e ridefinito dall'articolo 19 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, svolge i seguenti compiti: a) predispone ed aggiorna il Registro nazionale di cui all'articolo 29, sulla base delle comunicazioni delle Camere di commercio previste allo stesso articolo 29, comma 8; b) raccoglie, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro nazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 6; c) calcola, sulla base dei dati di cui alla lettera b), le rispettive quote di mercato dei produttori; d) programma e dispone, sulla base di apposito piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui alla lettera b) e, su campione, sulle comunicazioni previste alla stessa lettera b); e) vigila affinche' le apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l'identificativo del produttore ed il simbolo di cui all'Allegato IX ed affinche' i produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza informino il Registro sulla conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 29; f) assicura il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto legislativo; g) funge da punto di riferimento per la rappresentazione di diverse problematiche da parte degli interessati, e del Centro di coordinamento ed in particolare, in mancanza di una specifica valutazione a livello europeo, si esprime circa l'applicabilita' o meno del presente decreto legislativo a tipologie di AEE non elencate agli Allegati II e IV; h) favorisce l'adozione di iniziative finalizzate a garantire l'uniforme applicazione del presente decreto legislativo e dei suoi provvedimenti attuativi, anche sottoponendo eventuali proposte di modifica della normativa ai Ministeri competenti; i) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni in suo possesso che siano necessarie ai fini della predisposizione delle relazioni di cui all'articolo 31, comma 2. 2. Con apposita delibera, il Comitato definisce i criteri di determinazione delle quote di mercato di cui alla lettera c) del comma 1, anche in considerazione, ove possibile, del diverso impatto ambientale delle singole tipologie di AEE. A tal fine, il Comitato valuta l'analisi del ciclo di vita dei beni che puo' essere facoltativamente presentata da ciascun produttore con riferimento alle proprie apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le quote sono comunicate ai produttori di AEE mediante il sito www.registroraee.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Ai fini della definizione delle quote di mercato, il Comitato di vigilanza si avvale del Centro di coordinamento. 3. Per le finalita' di cui al comma 1 il Comitato si avvale dell'ISPRA e, in particolare, per le ispezioni di cui al comma 1, lettera d), il Comitato puo' avvalersi anche della collaborazione della Guardia di finanza. 4. L'attivita' e il funzionamento del Comitato sono disciplinati con regolamento interno adottato dal medesimo Comitato, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. La Segreteria del Comitato e' assicurata dall'ISPRA.
Note all'art. 35: Il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: "Art. 15. Comitato di vigilanza e di controllo e comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE. 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, con i seguenti compiti: a) predisporre ed aggiornare il registro di cui all'articolo 14, comma l, sulla base delle comunicazioni delle Camere di commercio previste allo stesso articolo 14, comma 3; b) raccogliere, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro ai sensi dell'articolo 13, commi 6 e 7; c) calcolare, sulla base dei dati di cui alla lettera b), le rispettive quote di mercato dei produttori; d) programmare e disporre, sulla base di apposito piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui alla lettera b) e, su campione, sulle comunicazioni previste alla stessa lettera b); e) vigilare affinche' le apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l'identificativo del produttore ed il marchio di cui all'articolo 13, comma 4, e affinche' i produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza informino il registro sulla conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3; f) elaborare i dati relativi agli obiettivi di recupero di cui all'articolo 9, comma 2, e predisporre le relazioni previste all'articolo 17. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Comitato si avvale dell'APAT e, in particolare, per le ispezioni di cui al comma 1, lettera d), il Comitato puo' avvalersi anche della collaborazione della Guardia di finanza. 3. 4. Con il decreto previsto all'articolo 13, comma 8, e', altresi', istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE e ne sono definite la composizione ed il regolamento di funzionamento. Detto comitato supporta il Comitato previsto al comma 1 nell'espletamento dei compiti ad esso attribuiti.". Il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 novembre 11 2008, n. 188 (Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2008, n. 283, S.O., cosi' recita: "Art. 19. Comitato di vigilanza e controllo 1. Il Comitato di vigilanza e controllo gia' istituito ai sensi dell'articolo 15 del decreto n. 151 del 2005, assume anche le funzioni di Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione delle pile e degli accumulatori e dei relativi rifiuti di cui al presente decreto. 2. Gli oneri di funzionamento del Comitato di cui al comma 1 sono posti in ugual misura a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle pile ed accumulatori. I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ripartiscono gli oneri di cui al presente comma in base alle quote di mercato come individuate dall'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto n. 151 del 2005. I produttori di pile e accumulatori ripartiscono gli oneri di cui al presente comma secondo i criteri stabiliti dal Centro di coordinamento di cui all'articolo 16, approvati dal Comitato di vigilanza di cui al presente articolo. 3. Il Comitato di cui al comma 1 e' composto da otto membri, di cui tre designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dei quali con funzioni di presidente, uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzione di vicepresidente, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, uno dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e uno dalla Conferenza unificata, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attivita' istituzionali e' garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Il sistema contabile, l'attivita' e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da un regolamento interno adottato dal Comitato stesso. La Segreteria del Comitato e' assicurata dall'ISPRA. Per l'esame di problemi specifici possono essere invitati alle sedute del Comitato esperti particolarmente qualificati nelle materie da trattare. 5. Il Comitato di vigilanza e controllo assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attivita' di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori e relaziona annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 6. Al Comitato di vigilanza e controllo spetta inoltre: a) l'elaborazione e l'aggiornamento permanente delle regole necessarie per l'allestimento e la cooperazione tra i centri di raccolta/punti di raccolta di pile e accumulatori e/o enti locali; b) assicurare il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto legislativo; a tal fine si avvale del registro di cui all'articolo 14, degli elenchi e dei dati di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, predisposti e messi a disposizione dall'ISPRA; c) garantire l'esame e la valutazione delle problematiche sottoposte dalle categorie interessate e dai sistemi di raccolta, in particolare, in mancanza di una specifica valutazione a livello comunitario, si esprime circa l'applicabilita' o meno del presente decreto; d) favorire l'adozione di iniziative finalizzate a garantire l'uniforme applicazione del presente decreto legislativo e dei suoi provvedimenti attuativi, anche sottoponendo eventuali proposte di modifica della normativa ai Ministeri competenti; e) programmare e disporre, sulla base di un apposito piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui agli articoli 14, comma 2, e 15, comma 3, avvalendosi dell'ISPRA e della Guardia di finanza.".