Art. 36 
 
 
            Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE 
 
  1. Il Comitato d'indirizzo sulla  gestione  dei  RAEE  istituito  e
disciplinato ai sensi degli articoli  13  e  15  del  regolamento  25
settembre 2007, n. 185, e' ricostituito entro 180 giorni  dalla  data
dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo ed  opera  in
base alle disposizioni del regolamento 25  settembre  2007,  n.  185,
salvo quanto previsto dal presente decreto. 
  2. Il Comitato e' composto da tredici membri, di cui: 
    a) tre designati dalle  Organizzazioni  nazionali  dell'industria
scelti tra  le  categorie  maggiormente  rappresentative,  dei  quali
almeno uno in rappresentanza del settore del recupero e trattamento; 
    b) due designati dalle Organizzazioni nazionali  delle  categorie
del commercio; 
    c)   uno   dalle   Organizzazioni   nazionali   delle   categorie
dell'artigianato; 
    d) uno  dalle  Organizzazioni  nazionali  delle  categorie  della
cooperazione; 
    e) due dalle Regioni; 
    f) uno dall'ANCI; 
    g) uno dall'UPI; 
    h) uno da Confservizi; 
    i) uno dalle Associazioni dei consumatori. 
  3. I membri del Comitato restano in carica quattro anni. 
  4. Il Comitato di indirizzo  sulla  gestione  dei  RAEE  svolge  un
compito di supporto al Comitato di vigilanza e controllo ed al Centro
di coordinamento. 
  5. In particolare il Comitato di indirizzo: 
    a)  monitora  l'operativita',  la   funzionalita'   logistica   e
l'economicita' del sistema di gestione dei RAEE; 
    b) funge da punto di riferimento degli interessi delle  categorie
rappresentate; 
    c) svolge una funzione di coordinamento tra gli  interessi  delle
categorie  in  esso  rappresentate  e  l'attivita'  del   Centro   di
coordinamento e del Comitato di vigilanza e  controllo,  mediante  la
trasmissione di atti di indirizzo; 
    d) trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente una relazione
sull'andamento del sistema di raccolta, recupero  e  riciclaggio  dei
RAEE. 
 
          Note all'art. 36: 
              Il testo  degli  articoli  13  e  15  del  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare  25  settembre  2007,  n.  185,  citato   nelle   note
          all'articolo 4, cosi' recita: 
              "Art. 13. Istituzione del  Comitato  d'indirizzo  sulla
          gestione dei RAEE. 
              1. E' istituito, presso il  Ministero  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  il  Comitato
          d'indirizzo sulla gestione dei RAEE di cui all'articolo 15,
          comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. 
              2. Il Comitato e' composto da tredici membri, di cui: 3
          designati dalle Organizzazioni  nazionali  delle  categorie
          dell'industria dei quali almeno uno in  rappresentanza  del
          settore del  recupero,  1  designato  dalle  Organizzazioni
          nazionali  delle   categorie   del   commercio,   1   dalle
          Organizzazioni nazionali delle categorie  dell'artigianato,
          1 dalle  Organizzazioni  nazionali  delle  categorie  della
          cooperazione, 2 dalle Regioni, 1 dall'ANCI, 1  dall'UPI,  1
          da Confservizi, 1  dalle  Associazioni  ambientaliste  e  1
          dalle Associazioni dei consumatori. 
              3. I membri del  Comitato  restano  in  carica  quattro
          anni." 
              "Art. 15. Funzionamento del Comitato d'indirizzo  sulla
          gestione dei RAEE. 
              1. Il Comitato d'indirizzo si riunisce almeno due volte
          all'anno e ogniqualvolta sia  richiesto  dalla  maggioranza
          dei componenti o dal Comitato di vigilanza e di controllo. 
              2.  Il  Comitato   d'indirizzo   puo'   richiedere,   a
          maggioranza dei componenti, la convocazione del Comitato di
          vigilanza e controllo per  la  discussione  delle  proposte
          formulate ai sensi dell'articolo 14 e per la discussione di
          eventuali problematiche. 
              3. L'attivita' di segreteria del  Comitato  d'indirizzo
          e' assicurata dalla segreteria del Comitato di vigilanza  e
          di controllo. 
              4. Ai sensi dell'articolo  19,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 25 luglio 2005, n. 151, gli oneri  relativi  al
          funzionamento del Comitato d'indirizzo sono  a  carico  dei
          produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in
          misura proporzionale alle rispettive quote di  mercato  per
          tipo di apparecchiatura; detti oneri sono  individuati  con
          il decreto di cui all'articolo 19,  comma  4,  del  decreto
          legislativo n. 151 del 2005, che  ne  stabilisce  anche  le
          modalita' di versamento.".