Art. 36 Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE 1. Il Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE istituito e disciplinato ai sensi degli articoli 13 e 15 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185, e' ricostituito entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo ed opera in base alle disposizioni del regolamento 25 settembre 2007, n. 185, salvo quanto previsto dal presente decreto. 2. Il Comitato e' composto da tredici membri, di cui: a) tre designati dalle Organizzazioni nazionali dell'industria scelti tra le categorie maggiormente rappresentative, dei quali almeno uno in rappresentanza del settore del recupero e trattamento; b) due designati dalle Organizzazioni nazionali delle categorie del commercio; c) uno dalle Organizzazioni nazionali delle categorie dell'artigianato; d) uno dalle Organizzazioni nazionali delle categorie della cooperazione; e) due dalle Regioni; f) uno dall'ANCI; g) uno dall'UPI; h) uno da Confservizi; i) uno dalle Associazioni dei consumatori. 3. I membri del Comitato restano in carica quattro anni. 4. Il Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE svolge un compito di supporto al Comitato di vigilanza e controllo ed al Centro di coordinamento. 5. In particolare il Comitato di indirizzo: a) monitora l'operativita', la funzionalita' logistica e l'economicita' del sistema di gestione dei RAEE; b) funge da punto di riferimento degli interessi delle categorie rappresentate; c) svolge una funzione di coordinamento tra gli interessi delle categorie in esso rappresentate e l'attivita' del Centro di coordinamento e del Comitato di vigilanza e controllo, mediante la trasmissione di atti di indirizzo; d) trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente una relazione sull'andamento del sistema di raccolta, recupero e riciclaggio dei RAEE.
Note all'art. 36: Il testo degli articoli 13 e 15 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, citato nelle note all'articolo 4, cosi' recita: "Art. 13. Istituzione del Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE. 1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. 2. Il Comitato e' composto da tredici membri, di cui: 3 designati dalle Organizzazioni nazionali delle categorie dell'industria dei quali almeno uno in rappresentanza del settore del recupero, 1 designato dalle Organizzazioni nazionali delle categorie del commercio, 1 dalle Organizzazioni nazionali delle categorie dell'artigianato, 1 dalle Organizzazioni nazionali delle categorie della cooperazione, 2 dalle Regioni, 1 dall'ANCI, 1 dall'UPI, 1 da Confservizi, 1 dalle Associazioni ambientaliste e 1 dalle Associazioni dei consumatori. 3. I membri del Comitato restano in carica quattro anni." "Art. 15. Funzionamento del Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE. 1. Il Comitato d'indirizzo si riunisce almeno due volte all'anno e ogniqualvolta sia richiesto dalla maggioranza dei componenti o dal Comitato di vigilanza e di controllo. 2. Il Comitato d'indirizzo puo' richiedere, a maggioranza dei componenti, la convocazione del Comitato di vigilanza e controllo per la discussione delle proposte formulate ai sensi dell'articolo 14 e per la discussione di eventuali problematiche. 3. L'attivita' di segreteria del Comitato d'indirizzo e' assicurata dalla segreteria del Comitato di vigilanza e di controllo. 4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, gli oneri relativi al funzionamento del Comitato d'indirizzo sono a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in misura proporzionale alle rispettive quote di mercato per tipo di apparecchiatura; detti oneri sono individuati con il decreto di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2005, che ne stabilisce anche le modalita' di versamento.".