Art. 37 Ispezione e monitoraggio 1. Le autorita' competenti svolgono ispezioni e monitoraggi per verificare la corretta attuazione del presente decreto. Tali ispezioni comprendono almeno: a) le informazioni fornite dal produttore al Registro nazionale in fase di iscrizione e in fase di comunicazione annuale; b) le spedizioni, in particolare le esportazioni di RAEE al di fuori dell'Unione europea, conformemente al regolamento (CE) n. 1013/2006 e al regolamento (CE) n. 1418/2007; c) le operazioni svolte presso gli impianti di trattamento, come previsto dalla direttiva 2008/98/CE e dall'Allegato VII alla stessa direttiva.
Note all'art. 37: Per i riferimenti normativi ai regolamenti (CE) n. 1013/2006 e n. 1418/2007, si veda nelle note all'articolo 21. Per i riferimenti normativi alla direttiva 2008/98/CE, si veda nelle note all'articolo 4.