Art. 37 
 
 
                      Ispezione e monitoraggio 
 
  1. Le autorita' competenti svolgono  ispezioni  e  monitoraggi  per
verificare  la  corretta  attuazione  del  presente   decreto.   Tali
ispezioni comprendono almeno: 
    a) le informazioni fornite dal produttore al  Registro  nazionale
in fase di iscrizione e in fase di comunicazione annuale; 
    b) le spedizioni, in particolare le esportazioni di  RAEE  al  di
fuori dell'Unione  europea,  conformemente  al  regolamento  (CE)  n.
1013/2006 e al regolamento (CE) n. 1418/2007; 
    c) le operazioni svolte presso gli impianti di trattamento,  come
previsto dalla direttiva 2008/98/CE e dall'Allegato VII  alla  stessa
direttiva. 
 
          Note all'art. 37: 
              Per i riferimenti  normativi  ai  regolamenti  (CE)  n.
          1013/2006 e n. 1418/2007, si veda nelle  note  all'articolo
          21. 
              Per i riferimenti normativi alla direttiva  2008/98/CE,
          si veda nelle note all'articolo 4.