Art. 44 
 
  (Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali) 
 
  1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e  3  dell'articolo  16-bis
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  si  applicano
esclusivamente  ai  procedimenti  iniziati   innanzi   al   tribunale
ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di  cui  al  periodo
precedente  iniziati  prima  del  30   giugno   2014,   le   predette
disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre  2014;  fino  a
quest'ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo
16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  gli  atti
processuali ed i documenti possono essere  depositati  con  modalita'
telematiche e in tal caso il deposito  si  perfeziona  esclusivamente
con tali modalita'. 
  2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Per
difensori non si intendono  i  dipendenti  di  cui  si  avvalgono  le
pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.»; 
  b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  « 5. Con uno o piu' decreti aventi  natura  non  regolamentare,  da
adottarsi sentiti l'Avvocatura generale  dello  Stato,  il  Consiglio
nazionale  forense  ed  i   consigli   dell'ordine   degli   avvocati
interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica,  accertata
la funzionalita' dei servizi di  comunicazione,  puo'  individuare  i
tribunali  nei  quali  viene  anticipato,  nei  procedimenti   civili
iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche
categorie  di  procedimenti,  il  termine  fissato  dalla  legge  per
l'obbligatorieta' del deposito telematico.». 
  c) dopo il comma  9-bis,  introdotto  dall'articolo  52,  comma  1,
lettera a), del presente decreto, e' aggiunto il seguente: 
  «9-ter. A decorrere dal 30 giugno  2015  nei  procedimenti  civili,
contenziosi o di volontaria  giurisdizione,  innanzi  alla  corte  di
appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da  parte
dei  difensori  delle  parti  precedentemente  costituite  ha   luogo
esclusivamente  con  modalita'  telematiche,   nel   rispetto   della
normativa  anche  regolamentare  concernente  la  sottoscrizione,  la
trasmissione e la ricezione dei documenti  informatici.  Allo  stesso
modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti  da  parte
dei soggetti nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti
provvedono, con le modalita' di cui al presente comma,  a  depositare
gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con
uno o piu' decreti aventi  natura  non  regolamentare,  da  adottarsi
sentiti l'Avvocatura generale dello  Stato,  il  Consiglio  nazionale
forense ed i consigli  dell'ordine  degli  avvocati  interessati,  il
Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita'
dei servizi di comunicazione, puo' individuare le  corti  di  appello
nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati  prima
del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche  categorie  di
procedimenti, il termine fissato dalla  legge  per  l'obbligatorieta'
del deposito telematico. ».