Art. 46 (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53) 1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le parole: "ovvero a mezzo di posta elettronica certificata" sono soppresse; 2) dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale puo' essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.»; b) all'articolo 3-bis, comma 5, la lettera b) e' soppressa; c) all'articolo 7 dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente: « 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.»; d) all'articolo 10, comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Quando l'atto e' notificato a norma dell'articolo 3-bis il pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non e' dovuto.». 2. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: « 3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa.».