Art. 48 
 
   (Vendita delle cose mobili pignorate con modalita' telematiche) 
 
  1. All'articolo 530 del codice di procedura civile, il sesto  comma
e' sostituito dal seguente: 
  «Il giudice dell'esecuzione  stabilisce  che  il  versamento  della
cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento  della  gara
tra gli offerenti, ai sensi dell'articolo 532, nonche'  il  pagamento
del prezzo, siano effettuati con modalita' telematiche, salvo che  le
stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il
sollecito svolgimento della procedura.». 
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle vendite disposte a
decorrere dal trentesimo giorno successivo  alla  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto.