Art. 49 
 
(Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario
e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato) 
 
  1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 16, comma 1-bis, ultimo periodo,  dopo  le  parole:
"atto difensivo" sono aggiunte le seguenti: «; nei  procedimenti  nei
quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo  indirizzo
di posta di posta elettronica certificata non  risulta  dai  pubblici
elenchi la stessa puo' indicare l'indirizzo di posta  al  quale  vuol
ricevere le comunicazioni.»; 
  b) all'articolo 17, dopo il  comma  3,  e'  inserito  il  seguente:
«3-bis. In  caso  di  mancata  indicazione  dell'indirizzo  di  posta
elettronica certificata ovvero di mancata consegna del  messaggio  di
posta elettronica certificata per cause imputabili  al  destinatario,
le comunicazioni sono eseguite esclusivamente  mediante  deposito  in
segreteria della Commissione tributaria». 
  2. All'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  « 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 367, della  legge
24 dicembre 2007, n. 244, l'invito e' notificato, a cura dell'ufficio
e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o,
nel caso di mancata  elezione  di  domicilio,  e'  depositato  presso
l'ufficio.».