Art. 50 
 
                      (Ufficio per il processo) 
 
  1. Al decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo  l'articolo
16-septies e' inserito il seguente: 
 
 
                          " ART. 16-octies 
 
                      (Ufficio per il processo) 
 
  1. Al  fine  di  garantire  la  ragionevole  durata  del  processo,
attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando  un
piu' efficiente impiego delle tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione sono  costituite,  presso  le  corti  di  appello  e  i
tribunali ordinari, strutture organizzative denominate  'ufficio  per
il processo', mediante l'impiego del personale di  cancelleria  e  di
coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo
a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la
formazione professionale a  norma  dell'articolo  37,  comma  5,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresi' parte dell'ufficio
per il processo costituito presso  le  corti  di  appello  i  giudici
ausiliari di cui agli articoli 62 e  seguenti  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito  presso
i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli  articoli  42
ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 
  2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e  il  Ministro  della
giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno  attuazione
alle disposizioni di  cui  al  comma  1,  nell'ambito  delle  risorse
disponibili e senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.». 
  2. All'articolo  73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "tribunali  ordinari,"
sono inserite le seguenti: «le  procure  della  Repubblica  presso  i
tribunali ordinari,»; 
  b) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente: 
  « 11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma  del
comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato
ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo  5  aprile
2006, n. 160. Costituisce, altresi', titolo idoneo per  l'accesso  al
concorso  per  magistrato  ordinario  lo  svolgimento  del  tirocinio
professionale per diciotto  mesi  presso  l'Avvocatura  dello  Stato,
sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1  e  che
sia attestato l'esito positivo del tirocinio.».