Art. 51 
 
(Razionalizzazione degli uffici di cancelleria  e  notificazioni  per
                           via telematica) 
 
  1. All'articolo 162, primo comma, della legge 23 ottobre  1960,  n.
1196, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Le  cancellerie
delle corti di appello  e  dei  tribunali  ordinari  sono  aperte  al
pubblico  almeno  tre  ore  nei  giorni  feriali,  secondo   l'orario
stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie
interessate.». 
  2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il deposito e'
tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta  consegna  e'
generata entro la fine del giorno  di  scadenza  e  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 155,  quarto  e  quinto  comma,  del
codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta  elettronica
certificata eccede la dimensione massima stabilita  nelle  specifiche
tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
ministero della giustizia, il deposito degli  atti  o  dei  documenti
puo' essere eseguito mediante gli invii di  piu'  messaggi  di  posta
elettronica certificata. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito
entro la fine del giorno di scadenza.».