Art. 31
Abrogazioni e modifiche di disposizioni vigenti
1. Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata
in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono
abrogati:
a) la legge 26 ottobre 1962, n. 1612;
b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n.
177;
d) la legge 29 agosto 1991, n. 288;
e) il regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari
esteri 15 settembre 2004, n. 337;
f) l'articolo 13, commi da 1 a 6, della legge 18 giugno 2009, n.
69;
g) l'articolo 25 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 54;
h) la legge 13 agosto 2010, n. 149;
i) il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2010, n. 243;
l) l'articolo 7 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
a) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali
con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli
interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e
attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale
e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti con gli altri Stati e
con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione
dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento
delle relative attivita' di gestione; di studio e di risoluzione
delle questioni di diritto internazionale, nonche' di contenzioso
internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine
all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di
sicurezza comune previste dal Trattato sull'Unione europea e di
rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche estere
dell'Unione europea; di emigrazione e tutela delle collettivita'
italiane e dei lavoratori all'estero; di cura delle attivita' di
integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi
negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea»;
b) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - (Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo). - 1. I compiti e le funzioni dell'Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo sono definiti dalla legge recante
disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo
sviluppo».
3. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006,
n. 155, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«m-bis) cooperazione allo sviluppo».
4. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, dopo il numero 11) e' aggiunto il seguente:
«11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarieta' internazionale».
5. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, lettera a), il secondo e il terzo periodo sono
sostituiti dai seguenti: «L'utilizzo dei fondi di cui alla presente
lettera e' consentito anche per il compimento di ogni altra
operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della
CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti di cui al
primo periodo, o dai medesimi promossa, tenuto conto della
sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna operazione. Tali
operazioni possono essere effettuate anche in cofinanziamento con
istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali, nel
limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la
medesima CDP S.p.A. e il Ministero dell'economia e delle finanze. Le
operazioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate
anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b)»;
b) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina, con
decreti di natura non regolamentare adottati di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, i
criteri e le modalita' per l'effettuazione delle operazioni di cui al
comma 7, lettera a), terzo periodo».
Note all'art. 31:
- La legge 26 ottobre 1962, n. 1612 reca "Riordinamento
dell'istituto agronomico per l'oltremare, con sede in
Firenze".
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49 reca "Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
1988, n. 177 reca "Approvazione del regolamento di
esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo."
- La legge 29 agosto 1991, n. 288 reca "Modifiche agli
articoli 29, 31, 32 e 34 della legge 26 febbraio 1987, n.
49, in materia previdenziale ed assicurativa per volontari
in servizio civile e cooperanti."
- Il decreto del Ministro degli affari esteri 15
settembre 2004, n. 337 reca "Regolamento di semplificazione
delle procedure amministrative relative alle Organizzazioni
Non Governative".
- Il testo dell'articolo 13, commi da 1 a 6, della
legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in
materia di processo civile) e' il seguente: "1. Entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definite le modalita' semplificate di svolgimento delle
procedure amministrative e contrattuali riguardanti:
a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei
processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati
dal decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;
b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro degli affari esteri, finalizzati al
superamento delle criticita' di natura umanitaria, sociale
o economica.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti, in
particolare:
a) le modalita' di approvazione degli interventi, in
conformita' all'articolo 11, comma 3, della legge 26
febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e
all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 1996,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 426;
b) le specifiche e motivate deroghe alle norme di
contabilita' generale dello Stato;
c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a
consulenti tecnici e giuridici;
d) le modalita' di svolgimento delle procedure
negoziate.
3. Il decreto di cui al comma 1, relativamente agli
interventi di cooperazione di cui alla legge 26 febbraio
1987, n. 49, e' emanato nel rispetto delle disposizioni,
contenute nel regolamento di cui all'articolo 5 del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, attuative di quanto previsto dal comma 6 del medesimo
articolo 5.
4. Nell'individuazione delle aree di intervento di cui
al comma 1, lettera b), e' data priorita' ai Paesi che
hanno sottoscritto accordi di rimpatrio o di collaborazione
nella gestione dei flussi dell'immigrazione clandestina
ovvero diretti ad agevolare l'esecuzione delle pene
detentive delle persone condannate in Italia presso gli
istituti esistenti nei luoghi di origine delle medesime. E'
inoltre attribuita priorita' ai progetti con i Paesi terzi
per il rimpatrio volontario degli stranieri titolari di
permesso di soggiorno che si trovino in stato di
disoccupazione a causa della crisi economica.
5. Lo schema del decreto di cui al comma 1 e' trasmesso
alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili di
carattere finanziario. Il termine per l'espressione del
parere e' stabilito in trenta giorni dalla data di
trasmissione. Decorso inutilmente il predetto termine, il
decreto puo' essere comunque emanato.
6. Oltre alla dotazione finanziaria assegnata da parte
del Ministero degli affari esteri, le sedi all'estero
possono disporre di somme erogate da parte della
Commissione europea o di altri Stati membri dell'Unione
europea per la realizzazione di interventi di cooperazione
allo sviluppo per conto degli stessi donatori. I
finanziamenti di cui al presente comma sono gestiti e
rendicontati secondo la normativa prevista dalla
Commissione europea relativamente al trasferimento di fondi
agli Stati membri.
- Il testo dell'articolo 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 54 (Regolamento
recante norme in materia di autonomia gestionale e
finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli
Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari
esteri) e' il seguente: "1. Le somme assegnate da parte del
Ministero o da altre Amministrazioni dello Stato al
titolare dell'ufficio all'estero mediante aperture di
credito per attivita' di cooperazione allo sviluppo, di cui
alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono gestite e
rendicontate secondo la normativa vigente in materia di
contabilita' generale dello Stato.
2. Le entrate e le uscite ad esse relative sono
iscritte nel bilancio degli uffici all'estero in una voce
specifica delle partite di giro.
3. Le somme di cui al comma 1 sono giustificate
mediante rendiconti, predisposti sulla base degli appositi
registri e da trasmettersi entro sessanta giorni dalla
chiusura del periodo da rendicontare ai competenti uffici
del Ministero, dandone comunicazione, anche mediante
evidenze informatiche all'ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero degli affari esteri ed alla Corte dei
conti. In caso di ritardo nella presentazione dei
rendiconti imputabile al funzionario delegato, quest'ultimo
e' passibile delle penalita' previste dall'articolo 60 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonche'
dall'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367.
4. I rendiconti di cui al comma 3 sono resi dal
titolare dell'ufficio all'estero, nella veste di
funzionario delegato, che si avvale per la loro
predisposizione del personale del settore
amministrativo-contabile. Ad essi si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 22, commi 10, 11 e 12."
- La legge 13 agosto 2010, n. 149 reca "Modifiche
all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, e agli articoli 11 e 13 della legge 26 febbraio
1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi
dell'Amministrazione degli affari esteri per la
cooperazione allo sviluppo."
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
2012, n. 243 reca: "Regolamento recante il riordino
dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, a norma
dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133."
- Il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98 (Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia) e' il seguente: "1. Il comma 1 dell'articolo
7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e' sostituito dal
seguente: "1. A valere sul Fondo di rotazione di cui
all'articolo 6 e con le stesse procedure, possono essere
concessi ad imprese italiane crediti agevolati per
assicurare il finanziamento della quota di capitale di
rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di
imprese miste. Possono altresi' essere concessi crediti
agevolati ad investitori pubblici o privati o ad
organizzazioni internazionali, affinche' finanzino imprese
miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS) o
concedano altre forme di agevolazione identificate dal CIPE
che promuovano lo sviluppo dei Paesi beneficiari. Una quota
del medesimo Fondo puo' essere destinata alla costituzione
di un Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli
istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli
apporti di capitale delle imprese italiane nelle imprese
miste."
1-bis. Nel quadro degli impegni assunti dall'Italia in
ambito internazionale per il superamento dell'aiuto legato,
per accedere ai crediti agevolati a valere sul Fondo
rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio
1987, n. 49, e successive modificazioni, le imprese
italiane si devono formalmente impegnare a rispettare
quanto previsto dalle Linee guida dell'Organizzazione per
la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla
responsabilita' sociale delle imprese per gli investimenti
internazionali e dalla risoluzione P7-TA(2011)0141 del
Parlamento europeo, del 6 aprile 2011, in materia di
investimenti internazionali e di rispetto da parte delle
imprese delle clausole sociali e ambientali e delle norme
internazionali sui diritti umani.".
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59) come modificato dalla
presente legge: "1. Al ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale sono attribuite le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di
rapporti politici, economici, sociali e culturali con
l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela
degli interessi italiani in sede internazionale; di
analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in
materia di politica internazionale e di cooperazione allo
sviluppo; di rapporti con gli altri Stati con le
organizzazioni internazionali; di stipulazione e di
revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e
di coordinamento delle relative attivita' di gestione; di
studio e di risoluzione delle questioni di diritto
intenzionale, nonche' di contenzioso internazionale; di
rappresentanza della posizione italiana in ordine
all'attuazione delle disposizioni relative alla politica
estera e di sicurezza comune previste dal Trattato
dell'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni
politiche ed economiche estere dell'Unione europea; di
emigrazione e tutela delle collettivita' italiane e dei
lavoratori all'estero; cura delle attivita' di integrazione
europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali
riguardanti i trattati dell'Unione europea, della Comunita'
europea, della CECA, dell'EURATOM."
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina
dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005,
n. 118),come modificato dalla presente legge: "1. Si
considerano beni e servizi di utilita' sociale quelli
prodotti o scambiati nei seguenti settori:
a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre
2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali;
b) assistenza sanitaria, per l'erogazione delle
prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante «Definizione
dei livelli essenziali di assistenza», e successive
modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002;
c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio
2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia
di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;
d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della
legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per
la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale;
e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi
della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al
Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione
della legislazione in materia ambientale e misure di
diretta applicazione, con esclusione delle attivita',
esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei
rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi
del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
g) turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10,
della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della
legislazione nazionale del turismo;
h) formazione universitaria e post-universitaria;
i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla
prevenzione della dispersione scolastica ed al successo
scolastico e formativo;
m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da
enti composti in misura superiore al settanta per cento da
organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.
m-bis) cooperazione allo sviluppo.
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
(Riordino della disciplina tributaria degli enti non
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale), come modificato dalla presente legge:
"a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei seguenti
settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarieta'
internazionale."
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici), convertito con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e' il
seguente: "1. La Cassa depositi e prestiti e' trasformata
in societa' per azioni con la denominazione di "Cassa
depositi e prestiti societa' per azioni" (CDP S.p.A.), con
effetto dalla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 3. La
CDP S.p.A., salvo quanto previsto dal comma 3, subentra nei
rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli
obblighi anteriori alla trasformazione.
2. Le azioni della CDP S.p.A. sono attribuite allo
Stato, che esercita i diritti dell'azionista ai sensi
dell'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300; non si applicano le
disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. Le
fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, e altri soggetti pubblici o privati
possono detenere quote complessivamente di minoranza del
capitale della CDP S.p.A.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono determinati:
a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della
Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze
e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A.
di cui al comma 8;
b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato,
anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e
assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche
in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di
trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati
sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da
uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli
articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo
24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi
decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori
trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui
alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
della Corte dei conti e trasmessi alle competenti
Commissioni parlamentari;
c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in
misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa
depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di
esercizio approvato.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di natura non regolamentare, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, e' approvato lo
Statuto della CDP Spa e sono nominati i componenti del
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per
il primo periodo di durata in carica. Per tale primo
periodo restano in carica i componenti del collego dei
revisori indicati ai sensi e per gli effetti dell'articolo
10 della legge 13 maggio 1983, n. 197. Le successive
modifiche allo statuto della CDP Spa e le nomine dei
componenti degli organi sociali per i successivi periodi
sono deliberate a norma del codice civile.
5. Il primo esercizio sociale della CDP S.p.A. si
chiude al 31 dicembre 2004.
6. Alla CDP S.p.A. si applicano le disposizioni del
Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, previste per gli intermediari iscritti nell'elenco
speciale di cui all'articolo 107 del medesimo decreto
legislativo, tenendo presenti le caratteristiche del
soggetto vigilato e la speciale disciplina della gestione
separata di cui al comma 8.
7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti
pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio
postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla
garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane S.p.A. o societa' da essa controllate, e fondi
provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che
possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.
L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera e'
consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della
CDP S.p.A effettuata nei confronti dei medesimi soggetti di
cui al primo periodo, o dai medesimi promossa, tenuto conto
della sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna
operazione. Tali operazioni possono essere effettuate anche
in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee,
multilaterali o sovranazionali, nel limite annuo stabilito
con apposita convenzione stipulata tra la medesima CDP
S.p.A. e il Ministero dell'economia e delle finanze. Le
operazioni di cui alla presente lettera possono essere
effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11,
lettera b);
b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni
destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle
bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di
titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre
operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con
preclusione della raccolta di fondi a vista.
7-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la
Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7,
lettera a), secondo periodo, puo' altresi' fornire alle
banche italiane e alle succursali di banche estere
comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia e
autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria,
provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica
individuata nella convenzione di cui al periodo seguente,
per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili
residenziali da destinare prioritariamente all'acquisto
dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad
una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di
ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza
energetica, con priorita' per le giovani coppie, per i
nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto
disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette
banche possono contrarre finanziamenti secondo contratti
tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa
depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria
Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresi' definite
le modalita' con cui i minori differenziali sui tassi di
interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo
del mutuo a vantaggio dei mutuatari. Ai finanziamenti di
cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.A. alle banche, da destinare in via esclusiva
alle predette finalita', si applica il regime fiscale di
cui al comma 24.
8. La CDP S.p.A. assume partecipazioni e svolge le
attivita', strumentali, connesse e accessorie; per
l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera a), la
CDP S.p.A. istituisce un sistema separato ai soli fini
contabili ed organizzativi, la cui gestione uniformata a
criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio
economico. Sono assegnate alla gestione separata le
partecipazioni e le attivita' ad essa strumentali, connesse
e accessorie, e le attivita' di assistenza e di consulenza
in favore dei soggetti di cui al comma 7, lettera a). Il
decreto ministeriale di cui al comma 3 puo' prevedere forme
di razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni
detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data di
trasformazione in societa' per azioni.
8-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 8, CDP
S.p.A. puo' altresi' assumere partecipazioni in societa' di
rilevante interesse nazionale in termini di strategicita'
del settore di operativita', di livelli occupazionali, di
entita' di fatturato ovvero di ricadute per il sistema
economico-produttivo del Paese, e che risultino in una
stabile situazione di equilibri o finanziario, patrimoniale
ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive
di redditivita'. Ai fini della qualificazione di societa'
di interesse nazionale, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare
sono definiti i requisiti, anche quantitativi, delle
societa' oggetto di possibile acquisizione da parte di CDP
S.p.A. ai sensi del presente comma. Il decreto e' trasmesso
alle Camere. Le medesime partecipazioni possono essere
acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di
investimento partecipati da CDP S.p.A. ed eventualmente da
societa' private o controllate dallo Stato o enti pubblici.
Nel caso in cui dette partecipazioni siano acquisite
mediante utilizzo di risorse provenienti dalla raccolta
postale, le stesse sono contabilizzate nella gestione
separata di cui al comma 8.
8-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi
precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo'
acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte
di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili
residenziali e/o titoli emessi ai sensi della legge 30
aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da
mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali.
8-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi
precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo'
acquistare titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile
1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e
medie imprese al fine di accrescere il volume del credito
alle piccole e medie imprese. Gli acquisti dei predetti
titoli, ove effettuati a valere sui fondi di cui al comma
7, lettera a), possono essere garantiti dallo Stato secondo
criteri e modalita' stabiliti con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle
garanzie di cui al presente comma si provvede a valere
sulle disponibilita' del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
9. Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il
potere di indirizzo della gestione separata di cui al comma
8. E' confermata, per la gestione separata, la Commissione
di vigilanza prevista dall'articolo 3 del regio decreto 2
gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni.
10. Per l'amministrazione della gestione separata di
cui al comma 8 il consiglio di amministrazione della CDP
S.p.A. e' integrato dai membri, con funzioni di
amministratore, indicati alle lettere c), d) ed f) del
primo comma dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1983, n.
197.
11. Per l'attivita' della gestione separata di cui al
comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina
con propri decreti di natura non regolamentare:
a) i criteri per la definizione delle condizioni
generali ed economiche dei libretti di risparmio postale,
dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti
e delle altre operazioni finanziarie assistiti dalla
garanzia dello Stato;
b) i criteri per la definizione delle condizioni
generali ed economiche degli impieghi, nel rispetto dei
principi di accessibilita', uniformita' di trattamento,
predeterminazione e non discriminazione;
c) le norme in materia di trasparenza, pubblicita',
contratti e comunicazioni periodiche;
d) i criteri di gestione delle partecipazioni assegnate
ai sensi del comma 3;
e) i criteri generali per la individuazione delle
operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera
a), ammissibili a finanziamento;
e-bis) con riferimento a ciascun esercizio finanziario,
le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A., ai sensi
del comma 7, lettera a), che possono essere garantite dallo
Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato
puo' essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia
all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e
compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia
di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di
mercato.
11-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze
determina, con decreti di natura non regolamentare adottati
di concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, i criteri e le modalita' per
l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 7, lettera
a), terzo periodo.
12. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 11
la CDP S.p.A. continua a svolgere le funzioni oggetto della
gestione separata di cui al comma 8 secondo le disposizioni
vigenti alla data di trasformazione della Cassa depositi e
prestiti in societa' per azioni. I rapporti in essere e i
procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata
in vigore dei decreti di cui al comma 11 continuano ad
essere regolati dai provvedimenti adottati e dalle norme
legislative e regolamentari vigenti in data anteriore. Per
quanto non disciplinato dai decreti di cui al comma 11
continua ad applicarsi la normativa vigente in quanto
compatibile. Le attribuzioni del consiglio di
amministrazione e del direttore generale della Cassa
depositi e prestiti anteriori alla trasformazione sono
esercitate, rispettivamente, dal consiglio di
amministrazione e, se previsto, dall'amministratore
delegato della CDP S.p.A.
13. All'attivita' di impiego della gestione separata di
cui al comma 8 continuano ad applicarsi le disposizioni
piu' favorevoli previste per la Cassa depositi e prestiti
anteriori alla trasformazione, inclusa la disposizione di
cui all'articolo 204, comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
14. La gestione separata di cui al comma 8 subentra nei
rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli
obblighi sorti per effetto della cartolarizzazione dei
crediti effettuata ai sensi dell'articolo 8 del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
15. La gestione separata di cui al comma 8 puo'
avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di
cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive
modificazioni.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla
base di apposita relazione presentata dalla CDP S.p.A.,
riferisce annualmente al Parlamento sulle attivita' svolte
e sui risultati conseguiti dalla CDP S.p.A.
17. Il controllo della Corte dei conti si svolge sulla
CDP S.p.A. con le modalita' previste dall'articolo 12 della
legge 21 marzo 1958, n. 259.
18. La CDP S.p.A. puo' destinare propri beni e rapporti
giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di
titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A
tal fine la CDP S.p.A. adotta apposita deliberazione
contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti
giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione e' effettuata, dei diritti ad essi attribuiti
e delle modalita' con le quali e' possibile disporre,
integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato.
La deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell'
articolo 2436 del codice civile. Dalla data di deposito
della deliberazione i beni e i rapporti giuridici
individuati sono destinati esclusivamente al
soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione e' effettuata e costituiscono patrimonio
separato a tutti gli effetti da quello della CDP S.p.A. e
dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo
soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione e' effettuata, sul patrimonio destinato e sui
frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni
soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la
deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone
diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti
a cui vantaggio la destinazione e' effettuata la CDP S.p.A.
risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi
destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in
ogni caso la responsabilita' illimitata della CDP S.p.A.
per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Con
riferimento a ciascun patrimonio separato la CDP S.p.A.
tiene separatamente i libri e le scritture contabili
prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice
civile. Per il caso di sottoposizione della CDP S.p.A. alle
procedure di cui al Titolo IV del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ad altra procedura
concorsuale applicabile, i contratti relativi a ciascun
patrimonio destinato continuano ad avere esecuzione e
continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel
presente comma. Gli organi della procedura provvedono al
tempestivo pagamento delle passivita' al cui servizio il
patrimonio e' destinato e nei limiti dello stesso, secondo
le scadenze e gli altri termini previsti nei relativi
contratti preesistenti. Gli organi della procedura possono
trasferire o affidare in gestione a banche i beni e i
rapporti giuridici ricompresi in ciascun patrimonio
destinato e le relative passivita'.
19. Alla scadenza, anche anticipata per qualsiasi
motivo, del contratto di servizio ovvero del rapporto con
il quale e' attribuita la disponibilita' o e' affidata la
gestione delle opere, degli impianti, delle reti e delle
dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici in
relazione ai quali e' intervenuto il finanziamento della
CDP S.p.A. o di altri soggetti autorizzati alla concessione
di credito, gli indennizzi dovuti al soggetto uscente sono
destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti
della CDP S.p.A. e degli altri finanziatori di cui al
presente comma, sono indisponibili da parte del soggetto
uscente fino al completo soddisfacimento dei predetti
crediti e non possono formare oggetto di azioni da parte di
creditori diversi dalla CDP S.p.A. e dagli altri
finanziatori di cui al presente comma. Il nuovo soggetto
gestore assume, senza liberazione del debitore originario,
l'eventuale debito residuo nei confronti della CDP S.p.A. e
degli altri finanziatori di cui al presente comma. L'ente
affidante e, se prevista, la societa' proprietaria delle
opere, degli impianti, delle reti e delle dotazioni
garantiscono in solido il debito residuo fino
all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Anche ai
finanziamenti concessi dalla CDP S.p.A. si applicano le
disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 42 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
20. Salvo le deleghe previste dallo statuto, l'organo
amministrativo della CDP S.p.A. delibera le operazioni di
raccolta di fondi con obbligo di rimborso sotto qualsiasi
forma. Ad esse non si applicano, fermo restando quanto
previsto dalla lettera b) del comma 7 del presente
articolo, il divieto di raccolta del risparmio tra il
pubblico previsto dall'articolo 11, comma 2, del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ne' i
limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa
vigente; non trovano altresi' applicazione gli articoli da
2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna emissione di
titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in
loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti
in sede di nomina e approva le modificazioni delle
condizioni dell'operazione.
21. Ai decreti ministeriali emanati in base alle norme
contenute nel presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13, della legge
14 gennaio 1994, n. 20.
22. La pubblicazione del decreto di cui al comma 3
nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in
materia di costituzione delle societa' previsti dalla
normativa vigente.
23. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per
la trasformazione della Cassa depositi e prestiti e per
l'effettuazione dei trasferimenti e conferimenti previsti
dal presente articolo sono esenti da imposizione fiscale,
diretta e indiretta.
24. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti,
prestazioni e formalita' relativi alle operazioni di
raccolta e di impiego, sotto qualsiasi forma, effettuate
dalla gestione separata di cui al comma 8, alla loro
esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie
anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi
momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro,
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
e da ogni altra imposta indiretta, nonche' ogni altro
tributo o diritto. Non si applica la ritenuta di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi
e gli altri proventi dei conti correnti dedicati alla
gestione separata di cui al comma 8.
25. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli di
qualsiasi natura e di qualsiasi durata emessi dalla CDP
S.p.A. sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui
al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze
della Cassa depositi e prestiti al momento della
trasformazione prosegue con la CDP S.p.A. ed e'
disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi
che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti
salvi i diritti quesiti e gli effetti, per i dipendenti
della Cassa, rivenienti dalla originaria natura pubblica
dell'ente di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilita' ai
concorsi pubblici per i quali sia richiesta una specifica
anzianita' di servizio, ove conseguita. I trattamenti
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
continuano ad applicarsi al personale gia' dipendente della
Cassa depositi e prestiti fino alla stipulazione di un
nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non puo'
essere attribuito al predetto personale un trattamento
economico meno favorevole di quello spettante alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per il personale
gia' dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne fa
richiesta, entro sessanta giorni (33) dalla trasformazione
si attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le
procedure di mobilita', con collocamento prioritario al
Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale
trasferito e' inquadrato, in base all'ex livello di
appartenenza e secondo le equipollenze definite dal D.P.R.
4 agosto 1984 e successive modificazioni e D.P.R. 4 agosto
1986 e successive modificazioni, nella corrispondente area
e posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta
in precedenti servizi prestati presso altre pubbliche
amministrazioni, se superiore. Al personale trasferito o
reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del
presente comma e' riconosciuto un assegno personale
pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo
miglioramento, pari alla differenza tra la retribuzione
globale percepibile al momento della trasformazione, come
definita dal vigente CCNL, e quella spettante in base al
nuovo inquadramento; le indennita' spettanti presso
l'amministrazione di destinazione sono corrisposte nella
misura eventualmente eccedente l'importo del predetto
assegno personale. Entro cinque anni dalla trasformazione,
il personale gia' dipendente della Cassa depositi e
prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente
con CDP S.p.A. puo' richiedere il reinquadramento nei ruoli
delle amministrazioni pubbliche secondo le modalita' e i
termini previsti dall'articolo 54 del CCNL per il personale
non dirigente della Cassa depositi e prestiti per il
quadriennio normativo 1998-2001. I dipendenti in servizio
all'atto della trasformazione mantengono il regime
pensionistico e quello relativo all'indennita' di
buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle
pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di
trasformazione, i predetti dipendenti possono esercitare,
con applicazione dell'articolo 6 della legge 7 febbraio
1979, n. 29, opzione per il regime pensionistico
applicabile ai dipendenti assunti in data successiva alla
trasformazione, i quali sono iscritti all'assicurazione
obbligatoria gestita dall'INPS e hanno diritto al
trattamento di fine rapporto ai sensi dell' articolo 2120
del codice civile.".