Art. 32
Disposizioni transitorie
1. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continua
ad operare sulla base della normativa attualmente vigente fino alla
data di cui all'articolo 31, comma 1. A decorrere dalla medesima
data, gli stanziamenti disponibili di cui all'articolo 14, comma 1,
lettera a), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e la responsabilita'
per la realizzazione ed il finanziamento degli interventi approvati
ed avviati sulla base della medesima legge sono trasferiti
all'Agenzia, che, nei limiti previsti dalla presente legge, subentra
alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi connessi
con gli interventi stessi. Il regolamento di cui all'articolo 17,
comma 13, regola le modalita' del trasferimento.
2. La rendicontazione dei progetti conclusi alla data di cui
all'articolo 31, comma 1, e' curata dalla Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo. Alla rendicontazione si applica la
normativa vigente al momento dell'effettuazione della spesa.
3. Nel fondo rotativo di cui all'articolo 8 confluiscono gli
stanziamenti gia' effettuati per le medesime finalita' di cui alla
presente legge, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della
legge 9 febbraio 1979, n. 38, della legge 3 gennaio 1981, n. 7, e
della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
4. L'Agenzia si avvale degli esperti di cui all'articolo 16, comma
1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, gia' in
servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo alla data di entrata in vigore della presente legge, nel
limite massimo di cinquanta unita'. Entro la data di cui all'articolo
31, comma 1, gli interessati possono optare per il mantenimento in
servizio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
5. Il contratto individuale di lavoro del personale di cui al comma
4 resta regolato dalla normativa attualmente vigente, ivi inclusa
quella relativa al servizio all'estero nel limite dei posti istituiti
ai sensi dell'articolo 17, commi 7 e 8, ferma restando la
possibilita' per gli interessati in possesso dei requisiti di legge
di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla
dirigenza dell'Agenzia.
6. A decorrere dalla data di cui all'articolo 31, comma 1,
l'Istituto agronomico per l'Oltremare e' soppresso. Le relative
funzioni e le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali,
compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono
contestualmente trasferite all'Agenzia, senza che sia esperita alcuna
procedura di liquidazione, anche giudiziale.
7. Le organizzazioni non governative gia' riconosciute idonee ai
sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e considerate
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) ai sensi
dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, alla data di entrata in vigore della presente legge sono
iscritte nell'Anagrafe unica delle ONLUS, su istanza avanzata dalle
stesse presso l'Agenzia delle entrate. In ogni caso, per i primi sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero fino
al momento dell'avvenuta iscrizione, rimangono validi gli effetti del
riconoscimento dell'idoneita' concessa ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49.
Note all'art. 32:
- Il testo dell'articolo 14, comma 1, lettera a), della
legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo),
e' il seguente: "a) dagli stanziamenti iscritti
nell'apposita rubrica istituita nello stato di previsione
del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente
con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito
dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362".
- La legge 24 maggio 1977, n. 227 reca "Disposizioni
sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti
alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di
lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e
finanziaria in campo internazionale.
- La legge 9 febbraio 1979, n. 38, reca "Cooperazione
dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".
- La legge 3 gennaio 1981, n. 7, reca: "Stanziamenti
aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via
di sviluppo".
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49, reca "Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo".
- Il testo dell'articolo 16, comma 1, della legge 26
febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione
dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e' il seguente:
"1. Il personale addetto alla Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo e' costituito da:
a) personale del Ministero degli affari esteri;
b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello
Stato, comandati o nominati con le modalita' previste dagli
ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite
massimo di sette unita';
c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto
privato, ai sensi dell'articolo 12;
d) personale dell'amministrazione dello Stato, degli
enti locali e di enti pubblici non economici posto in
posizione di fuori ruolo o di comando anche in deroga ai
limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni
normative o contrattuali;
e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana,
provenienti da organismi internazionali nei limiti di un
contingente massimo di trenta unita', assunti dalla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla
base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera
c).
- Il testo dell'articolo 10, comma 8, del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale), e' il
seguente: "8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22;".