Art. 33
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalle spese per investimenti di cui
all'articolo 17, pari ad euro 2.120.000 per l'anno 2014, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Agli oneri derivanti dalle spese di personale di cui
all'articolo 19, valutati in euro 5.301.962 per l'anno 2015 e in euro
5.279.238 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente
autorizzati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati
dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2
del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia
e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2,
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, provvede, con
proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla
copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di
monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte,
nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Cooperazione
allo sviluppo» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello
stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle
finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in
merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di
cui al secondo periodo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 33:
- Il testo dell'articolo 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica), e' il seguente: "12. La clausola di salvaguardia
di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa
deve indicare le misure di riduzione delle spese o di
aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di
riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate
dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal
caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro
dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro
competente, le misure indicate nella clausola di
salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita
relazione. La relazione espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi."
- Il testo dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della
legge 31 dicembre 1999, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica), e' il seguente "5. Nell'ambito di
ciascun programma le spese si ripartiscono in:
b) spese rimodulabili."