Art. 31 
 
     (Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri) 
 
  1. Al fine di diversificare  l'offerta  turistica  e  favorire  gli
investimenti volti alla riqualificazione degli  esercizi  alberghieri
esistenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su
proposta del Ministro per i beni  e  le  attivita'  culturali  e  del
turismo di concerto con il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  da
adottare previa intesa tra Governo, Regioni e  Province  autonome  di
Trento  e  Bolzano,  in  sede  di  Conferenza  Unificata   ai   sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281  sono
definite le condizioni di esercizio dei condhotel, intendendosi  tali
gli esercizi alberghieri aperti al  pubblico,  a  gestione  unitaria,
composti da una o piu' unita' immobiliari ubicate nello stesso comune
o da parti di esse, che forniscono  alloggio,  servizi  accessori  ed
eventualmente vitto, in camere  destinate  alla  ricettivita'  e,  in
forma integrata e complementare, in unita' abitative  a  destinazione
residenziale,  dotate  di  servizio  autonomo  di  cucina,   la   cui
superficie non puo' superare il quaranta per cento  della  superficie
complessiva dei compendi immobiliari interessati. 
    2. Con il decreto di cui al comma 1  sono  altresi'  stabiliti  i
criteri e le modalita' per la rimozione del vincolo  di  destinazione
alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi  alberghieri
esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unita'
abitative a destinazione residenziale di cui al  medesimo  comma.  In
ogni caso,  il  vincolo  di  destinazione  puo'  essere  rimosso,  su
richiesta del proprietario, solo previa restituzione di contributi  e
agevolazioni  pubbliche  eventualmente  percepiti  ove  lo   svincolo
avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato. 
  3. Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal decreto di cui al
comma  1  entro  un  anno  dalla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale. Restano ferme, in quanto compatibili con  quanto  disposto
dal  presente  articolo,  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre  2002,  pubblicato
nella gazzetta ufficiale n.277, del  26  novembre  2002,  recante  il
recepimento dell'accordo fra lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome sui principi per l'armonizzazione, la  valorizzazione  e  lo
sviluppo del sistema turistico.