Art. 33 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo  34,  dall'attuazione
della presente legge non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni   interessate
provvedono agli adempimenti previsti  dalla  presente  legge  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.