Art. 18 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Fino al 28 febbraio 2015, i servizi regolari nazionali,  la  cui
distanza prevista  e'  pari  o  superiore  a  250  km,  sono  esclusi
dall'applicazione  del  regolamento,  fatti   salvi   l'articolo   4,
paragrafo 2, l'articolo 9, l'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 16,
paragrafo 1, lettera b), l'articolo 16, paragrafo 2,  l'articolo  17,
paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 24 a 28 dello stesso regolamento. 
  2. Fino al 28 febbraio  2018,  i  servizi  regolari,  nazionali  od
internazionali, tra l'Italia e gli Stati membri dell'Unione europea o
del SEE, oppure la Confederazione elvetica, sono esclusi, per  quanto
concerne i conducenti, dall'applicazione dell'articolo 16,  paragrafo
1, lettera b), del regolamento. 
  3. Fino al 28 febbraio  2017,  i  servizi  regolari  di  competenza
statale tra l'Italia ed uno Stato non appartenente all'Unione europea
o al SEE, qualora diverso dalla Confederazione elvetica, sono esclusi
dall'applicazione del regolamento. Con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, qualora  ritenuto  necessario,  viene
stabilita l'esclusione dell'applicazione  del  regolamento  a  questi
ultimi servizi regolari, per un periodo che non puo', a decorrere dal
1° marzo 2017, avere termine oltre il 28 febbraio 2021.