Art. 25 
 
                     Sicurezza della trasfusione 
 
  1. Ai fini della  prevenzione  di  errori  che  possono  comportare
reazioni  avverse  alla  trasfusione,  dalla  fase  di  prelievo  dei
campioni per le indagini  pre-trasfusionali  fino  al  momento  della
trasfusione, devono essere adottate procedure  di  identificazione  e
abbinamento univoci del paziente, dei  campioni  di  sangue  e  delle
unita' trasfusionali. 
  2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto,  e'  introdotto  l'utilizzo  di   stringhe   (braccialetti),
contenenti i dati identificativi dei  pazienti  candidati  a  terapia
trasfusionale in regime di ricovero  ed  ambulatoriale,  al  fine  di
garantire un piu' elevato livello di sicurezza della trasfusione, con
particolare  riferimento   alla   prevenzione   delle   reazioni   da
incompatibilita' ABO. 
  3.  I  dati  obbligatori  minimi  da   riportare   sugli   appositi
braccialetti identificativi sono: cognome,  nome,  data  di  nascita,
sesso. 
  4. Le procedure atte a garantire  la  sicurezza  della  trasfusione
relative a prelievi, richiesta, assegnazione, consegna,  trasporto  e
tracciabilita' sono  condotte  in  conformita'  a  quanto  prescritto
nell'Allegato VII. 
  5. Al fine della  prevenzione  della  trasfusione  evitabile,  sono
definiti  e  implementati,  sul   territorio   nazionale,   specifici
programmi (Patient Blood  Management),  con  particolare  riferimento
alla preparazione del paziente a trattamenti chirurgici  programmati,
sulla base di linee guida da emanare  a  cura  del  Centro  nazionale
sangue entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.