Art. 29 
 
 
                   Immissione preliminare di dati 
                     nella Banca dati nazionale 
 
  1. Al fine di consentire la piena funzionalita'  della  Banca  dati
nazionale  sin  dal  momento  della  sua  attivazione,  il  Ministero
dell'interno acquisisce  dalle  Prefetture,  prima  del  decorso  del
termine di cui all'articolo 99, comma 2-bis, del Codice antimafia,  i
dati di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3, riguardanti: 
    a) la documentazione antimafia liberatoria rilasciata almeno  nei
dodici mesi antecedenti alla data di entrata in vigore  del  presente
regolamento; 
    b)  le  informazioni  antimafia  non  direttamente   interdittive
adottate nei trentasei mesi antecedenti  all'entrata  in  vigore  del
presente regolamento, ai sensi del combinato  disposto  dell'articolo
1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726,  e  dell'articolo
10, comma 9, dell'abrogato decreto del Presidente della Repubblica  3
giugno  1998,  n.  252,  relativamente  al  periodo  di  vigenza   di
quest'ultimo; 
    c) i dati relativi  alla  documentazione  antimafia  interdittiva
adottata nei trentasei mesi antecedenti  all'entrata  in  vigore  del
presente regolamento. 
  2. I predetti  dati  sono  immessi  dalle  Prefetture  nel  sistema
informatico della  Banca  dati  nazionale  del  Dipartimento  per  le
politiche del personale dell'Amministrazione civile. 
 
          Note all'art. 29: 
              Per il testo dell'articolo 99 del decreto legislativo 6
          settembre 2011, n. 159, si vedano le  note  riportate  alle
          premesse. 
              Per il testo dell'articolo 1-septies del decreto  legge
          6 settembre 1982, n. 629,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 12 ottobre 1982, n.  726,  si  vedano  le  note
          riportate all'articolo 4. 
              L'articolo 10, comma  9,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante
          norme per la semplificazione dei procedimenti  relativi  al
          rilascio   delle   comunicazioni   e   delle   informazioni
          antimafia) e' stato abrogato a decorrere  dal  13  febbraio
          2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 119,  comma  1,
          del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.