Art. 30 
 
 
                    Oneri informativi introdotti 
 
  1. Gli oneri informativi introdotti dal  presente  regolamento,  ai
sensi dell'articolo 7 della legge 11  novembre  2011,  n.  180,  sono
indicati  nell'allegato  5,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente regolamento. 
 
          Note all'art. 30: 
              Si riporta il testo  dell'articolo  7  della  legge  11
          novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela  della  liberta'
          d'impresa. Statuto delle imprese): 
              «Art. 7. (Riduzione  e  trasparenza  degli  adempimenti
          amministrativi a carico di cittadini e imprese) 
              1. Allo scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti
          su  cittadini  e  imprese,  i  regolamenti  ministeriali  o
          interministeriali, nonche' i provvedimenti amministrativi a
          carattere generale  adottati  dalle  amministrazioni  dello
          Stato  al  fine   di   regolare   l'esercizio   di   poteri
          autorizzatori,   concessori   o   certificatori,    nonche'
          l'accesso ai servizi  pubblici  ovvero  la  concessione  di
          benefici devono recare in allegato l'elenco  di  tutti  gli
          oneri informativi gravanti sui cittadini  e  sulle  imprese
          introdotti o eliminati con gli  atti  medesimi.  Per  onere
          informativo si intende qualunque adempimento  che  comporti
          la   raccolta,   l'elaborazione,   la   trasmissione,    la
          conservazione e la produzione di informazioni  e  documenti
          alla pubblica amministrazione. 
              2. Gli atti di cui al  comma  1,  anche  se  pubblicati
          nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono   pubblicati   nei   siti
          istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri
          e le modalita' definiti con apposito regolamento da emanare
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione, entro novanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore della presente legge. 
              3. Il Dipartimento della funzione pubblica  predispone,
          entro il 31 marzo di ciascun anno,  una  relazione  annuale
          sullo stato di attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
          commi  1  e  2,  valuta  il  loro  impatto  in  termini  di
          semplificazione    e    riduzione     degli     adempimenti
          amministrativi  per  i  cittadini  e  le   imprese,   anche
          utilizzando strumenti di consultazione  delle  categorie  e
          dei soggetti interessati, e la trasmette al Parlamento. 
              4. Con il regolamento di cui al comma 2, ai fini  della
          valutazione degli eventuali profili di responsabilita'  dei
          dirigenti   preposti   agli   uffici   interessati,    sono
          individuate le modalita' di presentazione  dei  reclami  da
          parte  dei  cittadini  e  delle  imprese  per  la   mancata
          applicazione delle disposizioni del presente articolo.».