Art. 12 Modifiche al codice civile 1. Al codice civile, dopo l'articolo 2929 e' inserita la seguente Sezione: Sezione I-bis Dell'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilita' o di alienazioni a titolo gratuito «Art. 2929-bis (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilita' o di alienazioni a titolo gratuito). - Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilita' o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, puo' procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorche' non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto e' stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa. Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonche' la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore.».