Art. 42 
 
     Pubblicita' (articoli 2, 3 e 4 della direttiva 89/117/CEE) 
 
  1. Le succursali di banche e  societa'  finanziarie  costituite  in
altri Stati membri pubblicano copia del bilancio d'esercizio  e,  ove
redatto, del bilancio consolidato della propria casa madre,  entrambi
compilati  e  controllati  secondo  le   modalita'   previste   dalla
legislazione del Paese in cui la  casa  madre  ha  sede.  I  suddetti
bilanci sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo. 
  2. Le succursali di banche e  societa'  finanziarie  costituite  in
Stati extracomunitari, salva la  estensione  della  disposizione  del
comma 1 quando il bilancio  della  propria  casa  madre  sia  redatto
conformemente alla direttiva 86/635/CEE,  o  in  modo  equivalente  e
sussistano condizioni di reciprocita', sono tenute  a  pubblicare  un
bilancio separato oppure il bilancio della casa madre e  informazioni
supplementari se cio' sia previsto dagli atti di cui all'articolo 43.
I suddetti bilanci sono corredati delle relazioni di  gestione  e  di
controllo. Gli atti di  cui  all'articolo  43  determinano  le  forme
tecniche  del  bilancio  separato  e  le  informazioni  supplementari
nonche' i criteri per la verifica dell'equivalenza dei bilanci. 
  3. I bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari  di  cui
ai commi 1 e  2  sono  pubblicati  da  almeno  una  delle  succursali
insediate in Italia; le  altre  succursali  danno  comunicazione  del
registro delle imprese presso il quale viene effettuato  il  deposito
dei suddetti documenti. Si applicano, anche in deroga all'articolo 44
del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127,  le  disposizioni  del
codice civile e quelle contenute in altre norme di legge  riguardanti
la pubblicita' del bilancio e delle relazioni. 
  4. I bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari  di  cui
ai commi 1, 2 e 3 sono tradotti in lingua  italiana.  La  conformita'
della traduzione alla versione in lingua  originale  e'  certificata,
con apposita dichiarazione scritta da pubblicare insieme al bilancio,
dal soggetto che rappresenta la succursale. 
 
          Note all'art. 42: 
              - Per i riferimenti alla direttiva 86/635/CEE si vedano
          le note all'art. 24. 
              - Il testo  dell'art.  44  del  decreto  legislativo  9
          aprile 1991, n. 127, gia' citato nelle note alle  premesse,
          cosi' recita: 
              «Art.  44  (Enti  creditizi  e  finanziari).  -  1.  Le
          disposizioni del presente decreto  non  si  applicano  agli
          enti creditizi e alle imprese che svolgono in via esclusiva
          o prevalente, anche indirettamente, attivita' di raccolta e
          collocamento di pubblico risparmio o attivita' finanziaria,
          consistente nella concessione di finanziamenti, sotto  ogni
          forma,   nella   assunzione   di   partecipazioni,    nella
          compravendita, possesso, gestione e collocamento di  valori
          mobiliari. 
              2.  Sono  comunque  soggette  alle   disposizioni   del
          presente decreto le societa' finanziarie la  cui  attivita'
          consista, in via esclusiva o prevalente,  nella  assunzione
          di partecipazioni in societa' esercenti  attivita'  diversa
          da quella creditizia o finanziaria.».