Art. 28 Prescrizioni relative ai piani interni di risposta alle emergenze 1. I piani interni di risposta alle emergenze predisposti dall'operatore in conformita' dell'articolo 14 e presentati a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera g), sono: a) posti in essere tempestivamente per rispondere a qualsiasi incidente grave o situazione che presenta un rischio immediato di incidente grave; b) in linea con il piano esterno di risposta alle emergenze di cui all'articolo 29. 2. L'operatore rende disponibile in ogni momento l'accesso alle attrezzature e alle competenze necessarie per il piano interno di risposta alle emergenze, mettendoli a disposizione delle autorita' responsabili dell'esecuzione del piano esterno di risposta alle emergenze. 3. Il piano interno di risposta alle emergenze e' redatto a norma dell'allegato I, paragrafo 10, e aggiornato a seguito di eventuali modifiche sostanziali della relazione sui grandi rischi o delle comunicazioni presentate a norma dell'articolo 11. Tale piano e i relativi aggiornamenti sono presentati al Comitato a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera g), e comunicati al Capo di compartimento Marittimo competente per la preparazione dei piani operativi di pronto intervento locali di cui all'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979. 4. Il piano interno di risposta alle emergenze e' integrato da altre misure relative alla protezione e al salvataggio del personale dell'impianto colpito in modo da assicurare buone prospettive di sicurezza e di sopravvivenza delle persone.
Note all'art. 28: Per il testo dell'art. 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 si vedano le note alle premesse.