Art. 28 
 
               Prescrizioni relative ai piani interni 
                     di risposta alle emergenze 
 
  1.  I  piani  interni  di  risposta  alle   emergenze   predisposti
dall'operatore in conformita' dell'articolo 14 e presentati  a  norma
dell'articolo 11, comma 1, lettera g), sono: 
    a) posti in essere tempestivamente  per  rispondere  a  qualsiasi
incidente grave o situazione che presenta  un  rischio  immediato  di
incidente grave; 
    b) in linea con il piano esterno di risposta  alle  emergenze  di
cui all'articolo 29. 
  2. L'operatore rende disponibile in  ogni  momento  l'accesso  alle
attrezzature e alle competenze necessarie per  il  piano  interno  di
risposta alle emergenze, mettendoli a  disposizione  delle  autorita'
responsabili dell'esecuzione  del  piano  esterno  di  risposta  alle
emergenze. 
  3. Il piano interno di risposta alle emergenze e' redatto  a  norma
dell'allegato I, paragrafo 10, e aggiornato a  seguito  di  eventuali
modifiche sostanziali della  relazione  sui  grandi  rischi  o  delle
comunicazioni presentate a norma dell'articolo 11.  Tale  piano  e  i
relativi  aggiornamenti  sono  presentati   al   Comitato   a   norma
dell'articolo 11, comma 1,  lettera  g),  e  comunicati  al  Capo  di
compartimento Marittimo competente  per  la  preparazione  dei  piani
operativi di pronto intervento locali di cui  all'articolo  11  della
legge 31 dicembre 1982, n. 979. 
  4. Il piano interno di risposta  alle  emergenze  e'  integrato  da
altre misure relative alla protezione e al salvataggio del  personale
dell'impianto colpito in modo  da  assicurare  buone  prospettive  di
sicurezza e di sopravvivenza delle persone. 
 
          Note all'art. 28: 
              Per il testo dell'art. 11 della legge 31 dicembre 1982,
          n. 979 si vedano le note alle premesse.