Art. 29 
 
              Piani esterni di risposta alle emergenze 
                    e preparazione alle emergenze 
 
  1. I piani esterni di risposta alla emergenza di cui alla legge  31
dicembre 1982, n. 979, coprono tutti gli impianti in mare nel settore
degli idrocarburi o  le  infrastrutture  connesse  e  tutte  le  zone
potenzialmente interessate da incidenti  gravi,  fatto  salvo  quanto
previsto dal decreto del Presidente  della  Repubblica  28  settembre
1994, n.  662,  e  fermo  restando  le  attribuzioni  di  ogni  altra
amministrazione nell'esecuzione dei propri compiti di istituto.  Tali
piani comprendono l'indicazione del ruolo e degli obblighi finanziari
degli operatori. 
  2.  I  piani  operativi  di  pronto  intervento   locali   di   cui
all'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979,  tengono  conto
della versione piu' aggiornata dei piani  interni  di  risposta  alle
emergenze  degli   impianti   esistenti   o   pianificati   o   delle
infrastrutture connesse esistenti o pianificate nell'area coperta dal
piano esterno di risposta alle emergenze. 
  3. I piani operativi locali, di cui al comma 2, sono integrati, ove
necessario, in base alle disposizioni dell'allegato VII, e sono  resi
disponibili alla Commissione, agli altri Stati  Membri  eventualmente
interessati e al  pubblico.  Le  informazioni  divulgate  non  devono
mettere a rischio la sicurezza e le operazioni degli impianti in mare
nel settore degli idrocarburi  e  non  devono  ledere  gli  interessi
economici dello Stato o la sicurezza  personale  e  il  benessere  di
funzionari dello Stato. I piani esterni di  risposta  alle  emergenze
sono redatti in conformita' dell'allegato VII e sono resi disponibili
alla Commissione, ad altri Stati membri eventualmente  interessati  e
al pubblico. Le informazioni divulgate non devono mettere  a  rischio
la sicurezza e le operazioni degli impianti in mare nel settore degli
idrocarburi e non devono ledere gli interessi economici dello Stato o
la sicurezza personale e il benessere di funzionari dello Stato. 
  4. Sono adottate misure adeguate per raggiungere un elevato livello
di compatibilita' e  interoperabilita'  delle  attrezzature  e  delle
competenze d'intervento di tutti gli  Stati  membri  in  una  regione
geografica, e se necessario, al di la' di essa. Sono adottate  misure
che incoraggiano l'industria a sviluppare attrezzature di risposta  e
servizi a contratto, compatibili e interoperabili in tutta la regione
geografica. 
  5. L'ente preposto secondo la normativa vigente tiene  un  registro
delle  attrezzature  e  dei  servizi  di  risposta   alle   emergenze
conformemente  all'allegato  VIII,  punto  1.  Tale  registro  e'   a
disposizione degli altri Stati membri  potenzialmente  interessati  e
della Commissione e, su una base di  reciprocita',  dei  paesi  terzi
limitrofi. 
  6. Gli operatori verificano periodicamente la propria  preparazione
a rispondere efficacemente a incidenti gravi in stretta  cooperazione
con l'ente preposto secondo la normativa vigente. 
  7. L'ente preposto secondo la normativa vigente elabora scenari per
la cooperazione nelle emergenze con le autorita' competenti e i punti
di contatto degli altri Stati membri. Tali scenari  sono  valutati  e
aggiornati periodicamente. 
 
          Note all'art. 29: 
              Per i riferimenti alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 e
          per il testo dell'art. 11 della legge 31 dicembre 1982,  n.
          979 si vedano le note alle premesse. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
          1994, n. 662 (Regolamento di attuazione della L.  3  aprile
          1989,  n.  147,  concernente  adesione   alla   convenzione
          internazionale sulla ricerca ed il  salvataggio  marittimo,
          adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979.) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 1994, n. 281.