Art. 30 Risposta alle emergenze 1. L'operatore comunica tempestivamente alla Capitaneria di Porto e alla Sezione UNMIG competente per il territorio un incidente grave o una situazione in cui vi e' un rischio immediato di incidente grave. Tale comunicazione descrive le circostanze, inclusi, se possibile, l'origine, i possibili effetti sull'ambiente e le potenziali conseguenze gravi indicando le misure adottate per contenerlo e comunicando ogni altro dato tecnico necessario per l'attuazione della strategia di risposta all'emergenza. 2. In caso di incidente grave l'operatore adotta tutte le misure adeguate per prevenirne l'aggravarsi e limitarne le conseguenze. La Capitaneria di Porto puo' assistere l'operatore, anche con la disponibilita' di ulteriori risorse. La Capitaneria di Porto diffida l'operatore ai sensi dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
Note all'art. 30: Per il testo dell'art. 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 si vedano le note alle premesse.