Art. 30 
 
                       Risposta alle emergenze 
 
  1. L'operatore comunica tempestivamente alla Capitaneria di Porto e
alla Sezione UNMIG competente per il territorio un incidente grave  o
una situazione in cui vi e' un rischio immediato di incidente  grave.
Tale comunicazione descrive le circostanze,  inclusi,  se  possibile,
l'origine,  i  possibili  effetti  sull'ambiente  e   le   potenziali
conseguenze gravi indicando  le  misure  adottate  per  contenerlo  e
comunicando ogni altro dato tecnico necessario per l'attuazione della
strategia di risposta all'emergenza. 
  2. In caso di incidente grave l'operatore adotta  tutte  le  misure
adeguate per prevenirne l'aggravarsi e limitarne le  conseguenze.  La
Capitaneria  di  Porto  puo'  assistere  l'operatore,  anche  con  la
disponibilita' di ulteriori risorse. La Capitaneria di Porto  diffida
l'operatore ai sensi dell'articolo 12 della legge 31  dicembre  1982,
n. 979. 
 
          Note all'art. 30: 
              Per il testo dell'art. 12 della legge 31 dicembre 1982,
          n. 979 si vedano le note alle premesse.