Art. 23
Valutazione
1. L'avvio della risoluzione o la riduzione e conversione di
azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale ai sensi
del Capo II nei confronti di un soggetto di cui all'articolo 2 e'
preceduto da una valutazione equa, prudente e realistica delle sue
attivita' e passivita'.
2. La valutazione e' effettuata su incarico della Banca d'Italia da
un esperto indipendente, ivi incluso il commissario straordinario
nominato ai sensi dell'articolo 71 del Testo Unico Bancario.
3. Per i danni cagionati dalla valutazione, l'esperto, i componenti
dei suoi organi nonche' i suoi dipendenti rispondono in caso di dolo
o colpa grave.