Art. 24
Finalita' e contenuto della valutazione
1. La valutazione e' volta a:
a) fornire elementi perche' sia accertata l'esistenza dei
presupposti per la risoluzione, o per la riduzione e conversione
delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di
capitale prevista dal Capo II;
b) fornire elementi perche' siano individuate le azioni di
risoluzione piu' appropriate, tenendo anche conto di quanto previsto
nel piano di risoluzione;
c) quantificare l'entita' della riduzione o conversione delle
azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale,
necessaria per coprire le perdite e assicurare il rispetto dei
requisiti prudenziali;
d) se tra le azioni di risoluzione e' indicato il bail-in,
quantificare l'entita' della riduzione e conversione delle passivita'
ammissibili;
e) se tra le azioni di risoluzione e' indicata la cessione ai
sensi del Capo IV, Sezione II, fornire elementi utili per:
i) individuare i beni e i rapporti giuridici che possono essere
ceduti all'ente-ponte o alla societa' veicolo per la gestione delle
attivita' e quantificare gli eventuali corrispettivi da pagare, a
fronte della cessione, all'ente soggetto a risoluzione o, a seconda
dei casi, ai titolari delle azioni o di altre partecipazioni;
ii) individuare i beni e i rapporti giuridici che possono
essere ceduti a soggetti terzi diversi dall'ente-ponte o dalla
societa' veicolo per la gestione delle attivita' nonche' accertare le
condizioni commerciali che devono sussistere a norma dell'articolo
40, comma 2.
2. La valutazione si fonda su ipotesi prudenti, anche per quanto
concerne i tassi di insolvenza e la gravita' delle perdite. Queste
sono accertate con riferimento al momento in cui e' effettuata la
valutazione; ove possibile, e' altresi' fornita una stima delle
perdite che potrebbero risultare al momento dell'applicazione delle
azioni di risoluzione o dell'esercizio del potere di riduzione o
conversione delle azioni, delle altre partecipazioni e gli strumenti
di capitale.
3. La valutazione non puo' basarsi sull'eventualita' che sia
concesso un sostegno finanziario pubblico straordinario o
un'assistenza di liquidita' di emergenza o un'assistenza di
liquidita' della banca centrale con caratteristiche non standard di
garanzia, durata e tasso d'interesse.
4. La valutazione tiene inoltre conto degli interessi o commissioni
che il fondo di risoluzione puo' imputare per eventuali prestiti o
garanzie forniti all'ente soggetto a risoluzione.
5. La valutazione identifica le diverse categorie di azionisti e
creditori in relazione al rispettivo ordine di priorita' applicabile
in sede concorsuale e stima il trattamento che ciascuna categoria di
azionisti e creditori riceverebbe se l'ente fosse liquidato, secondo
la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico
Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile.
6. La valutazione e' accompagnata dalle seguenti informazioni,
risultanti dai libri e registri contabili:
a) stato patrimoniale piu' recente e relazione sulla situazione
finanziaria;
b) analisi e stima del valore contabile delle attivita';
c) elenco delle passivita' in bilancio o fuori bilancio, con
indicazione dell'ordine di priorita' applicabile in sede concorsuale;
7. Quando opportuno per le decisioni di cui al comma 1, lettera e),
l'analisi e la stima del valore contabile delle attivita' e delle
passivita' sono integrate con una stima del valore di mercato delle
attivita' e delle passivita'.