Art. 25
Valutazione provvisoria
1. Quando sussistono motivi di urgenza che non permettono di
procedere ai sensi dell'articolo 24, l'avvio di un'azione di
risoluzione e la riduzione o conversione delle azioni, delle altre
partecipazioni e degli strumenti di capitale possono essere disposti
sulla base di una valutazione provvisoria.
2. La valutazione provvisoria e' effettuata dalla Banca d'Italia o
dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 71 del
Testo Unico Bancario. Essa include una stima adeguatamente motivata
di eventuali ulteriori perdite. Si applicano l'articolo 23, commi 1,
primo periodo, e 3, e l'articolo 24, commi 1, 4 e 5, ove possibile.
3. La valutazione provvisoria e' seguita, non appena possibile, da
una valutazione definitiva conforme agli articoli 23 e 24. Se
quest'ultima e' effettuata insieme alla valutazione prevista
dall'articolo 88, deve rimanere da essa distinta.
4. La valutazione definitiva e' finalizzata ad assicurare che
eventuali perdite siano pienamente rilevate e a fornire elementi
utili per la decisione di ripristinare, in tutto o in parte, il
valore dei diritti degli azionisti o dei creditori o incrementare il
corrispettivo pagato, in conformita' agli articoli 29, comma 3, e 51,
comma 2.