Art. 26
Tutela giurisdizionale e indennita' spettanti ai soggetti incaricati
della valutazione
1. La decisione di applicare una misura di risoluzione o esercitare
un potere di risoluzione o esercitare il potere di ridurre o
convertire le azioni, le altre partecipazioni e gli strumenti di
capitale si basa sulla valutazione di cui all'art. 23 o all'art. 25.
La valutazione e' parte integrante della decisione.
2. Non e' ammessa tutela giurisdizionale contro la valutazione,
finche' non e' stata adottata la decisione di cui al comma 1. Davanti
al giudice amministrativo non e' ammessa tutela autonoma contro la
valutazione, ma essa puo' essere oggetto di contestazione solo
nell'ambito dell'impugnazione della decisione, ai sensi dell'art. 95.
3. Alle indennita' spettanti ai soggetti incaricati della
valutazione ai sensi della presente Sezione si applica l'art. 37,
commi 7 e 8.