Art. 17
Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio delle acque
reflue
1. Il trattamento, ed in particolare le modalita' di stoccaggio,
delle acque reflue destinate ad utilizzazione agronomica sono
finalizzati tutela igienico-sanitaria, alla corretta gestione
agronomica e alla eventuale valorizzazione energetica delle stesse,
nonche' alla protezione dell'ambiente.
2. Le modalita' di trattamento delle acque reflue sono effettuate
in conformita' con i principi generali definiti nel presente decreto,
ed in particolare lo stoccaggio avviene secondo le previsioni di cui
all'art. 12 dedicate allo stoccaggio dei liquami, in quanto
applicabili, nonche' alle disposizioni del presente Capo.
3. Per l'ubicazione dei contenitori di stoccaggio e di trattamento
delle acque reflue devono essere esaminate le condizioni locali di
accettabilita' per i manufatti adibiti allo stoccaggio in relazione
ai seguenti parametri:
a) distanza dai centri abitati;
b) fascia di rispetto da strade, autostrade, ferrovie e confini
di proprieta'.
4. I contenitori ove avvengono lo stoccaggio ed il trattamento
delle acque reflue devono essere a tenuta idraulica, per evitare
percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.