Art. 17 Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio delle acque reflue 1. Il trattamento, ed in particolare le modalita' di stoccaggio, delle acque reflue destinate ad utilizzazione agronomica sono finalizzati tutela igienico-sanitaria, alla corretta gestione agronomica e alla eventuale valorizzazione energetica delle stesse, nonche' alla protezione dell'ambiente. 2. Le modalita' di trattamento delle acque reflue sono effettuate in conformita' con i principi generali definiti nel presente decreto, ed in particolare lo stoccaggio avviene secondo le previsioni di cui all'art. 12 dedicate allo stoccaggio dei liquami, in quanto applicabili, nonche' alle disposizioni del presente Capo. 3. Per l'ubicazione dei contenitori di stoccaggio e di trattamento delle acque reflue devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilita' per i manufatti adibiti allo stoccaggio in relazione ai seguenti parametri: a) distanza dai centri abitati; b) fascia di rispetto da strade, autostrade, ferrovie e confini di proprieta'. 4. I contenitori ove avvengono lo stoccaggio ed il trattamento delle acque reflue devono essere a tenuta idraulica, per evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.