Art. 17 
 
 
Criteri generali per il  trattamento  e  lo  stoccaggio  delle  acque
                               reflue 
 
  1. Il trattamento, ed in particolare le  modalita'  di  stoccaggio,
delle  acque  reflue  destinate  ad  utilizzazione  agronomica   sono
finalizzati  tutela  igienico-sanitaria,   alla   corretta   gestione
agronomica e alla eventuale valorizzazione energetica  delle  stesse,
nonche' alla protezione dell'ambiente. 
  2. Le modalita' di trattamento delle acque reflue  sono  effettuate
in conformita' con i principi generali definiti nel presente decreto,
ed in particolare lo stoccaggio avviene secondo le previsioni di  cui
all'art.  12  dedicate  allo  stoccaggio  dei  liquami,   in   quanto
applicabili, nonche' alle disposizioni del presente Capo. 
  3. Per l'ubicazione dei contenitori di stoccaggio e di  trattamento
delle acque reflue devono essere esaminate le  condizioni  locali  di
accettabilita' per i manufatti adibiti allo stoccaggio  in  relazione
ai seguenti parametri: 
    a) distanza dai centri abitati; 
    b) fascia di rispetto da strade, autostrade, ferrovie  e  confini
di proprieta'. 
  4. I contenitori ove avvengono  lo  stoccaggio  ed  il  trattamento
delle acque reflue devono essere  a  tenuta  idraulica,  per  evitare
percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.