Art. 18 Stoccaggio delle acque reflue 1. Le acque reflue destinate all'utilizzazione agronomica devono essere raccolte in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacita' sufficiente in relazione ai periodi in cui l'impiego agricolo e' limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative, nonche' tali da garantire le capacita' minime di stoccaggio individuate in base ai criteri di cui ai seguenti commi. 2. I contenitori per lo stoccaggio ed il trattamento delle acque reflue devono essere a tenuta idraulica, al fine di evitare percolazioni o dispersioni all'esterno. 3. L'ubicazione dei contenitori di stoccaggio e di trattamento delle acque reflue avviene in considerazione della distanza dai centri abitati e della fascia di rispetto da strade, autostrade, ferrovie e confini di proprieta'. I contenitori di stoccaggio delle acque reflue possono essere ubicati anche al di fuori della azienda che le utilizza ai fini agronomici, purche' sia garantita la non miscelazione con altre tipologie di acque reflue, con effluenti di allevamento o con rifiuti. 4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano prevedono l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque di prima pioggia provenienti da aree a rischio di dilavamento di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici. 5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono il volume degli stoccaggi in considerazione del volume delle acque reflue prodotte in rapporto al fabbisogno idrico delle colture e della durata della stagione irrigua, fine di assicurare un volume di stoccaggio idoneo a garantire il rispetto dei periodi stagionali di divieto alla utilizzazione agronomica.