Art. 18 
 
 
                    Stoccaggio delle acque reflue 
 
  1. Le acque reflue destinate  all'utilizzazione  agronomica  devono
essere raccolte in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo
le esigenze colturali e di  capacita'  sufficiente  in  relazione  ai
periodi  in  cui  l'impiego  agricolo  e'  limitato  o  impedito   da
motivazioni agronomiche, climatiche  o  normative,  nonche'  tali  da
garantire le capacita' minime di stoccaggio individuate  in  base  ai
criteri di cui ai seguenti commi. 
  2. I contenitori per lo stoccaggio ed il  trattamento  delle  acque
reflue  devono  essere  a  tenuta  idraulica,  al  fine  di   evitare
percolazioni o dispersioni all'esterno. 
  3. L'ubicazione dei contenitori  di  stoccaggio  e  di  trattamento
delle acque reflue  avviene  in  considerazione  della  distanza  dai
centri abitati e della fascia  di  rispetto  da  strade,  autostrade,
ferrovie e confini di proprieta'. I contenitori di  stoccaggio  delle
acque reflue possono essere ubicati anche al di fuori  della  azienda
che le utilizza ai fini agronomici,  purche'  sia  garantita  la  non
miscelazione con altre tipologie di acque reflue,  con  effluenti  di
allevamento o con rifiuti. 
  4. Le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
prevedono l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle  acque
di prima pioggia provenienti da aree  a  rischio  di  dilavamento  di
sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi
di qualita' dei corpi idrici. 
  5. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
definiscono il volume degli stoccaggi in  considerazione  del  volume
delle acque reflue prodotte in rapporto al  fabbisogno  idrico  delle
colture e della durata della stagione irrigua, fine di assicurare  un
volume di stoccaggio idoneo  a  garantire  il  rispetto  dei  periodi
stagionali di divieto alla utilizzazione agronomica.