Art. 18
Stoccaggio delle acque reflue
1. Le acque reflue destinate all'utilizzazione agronomica devono
essere raccolte in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo
le esigenze colturali e di capacita' sufficiente in relazione ai
periodi in cui l'impiego agricolo e' limitato o impedito da
motivazioni agronomiche, climatiche o normative, nonche' tali da
garantire le capacita' minime di stoccaggio individuate in base ai
criteri di cui ai seguenti commi.
2. I contenitori per lo stoccaggio ed il trattamento delle acque
reflue devono essere a tenuta idraulica, al fine di evitare
percolazioni o dispersioni all'esterno.
3. L'ubicazione dei contenitori di stoccaggio e di trattamento
delle acque reflue avviene in considerazione della distanza dai
centri abitati e della fascia di rispetto da strade, autostrade,
ferrovie e confini di proprieta'. I contenitori di stoccaggio delle
acque reflue possono essere ubicati anche al di fuori della azienda
che le utilizza ai fini agronomici, purche' sia garantita la non
miscelazione con altre tipologie di acque reflue, con effluenti di
allevamento o con rifiuti.
4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
prevedono l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque
di prima pioggia provenienti da aree a rischio di dilavamento di
sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi
di qualita' dei corpi idrici.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
definiscono il volume degli stoccaggi in considerazione del volume
delle acque reflue prodotte in rapporto al fabbisogno idrico delle
colture e della durata della stagione irrigua, fine di assicurare un
volume di stoccaggio idoneo a garantire il rispetto dei periodi
stagionali di divieto alla utilizzazione agronomica.