Art. 19 
 
 
 Procedure di controllo interno e meccanismi di gestione del rischio 
 
  1. Ai fini di cui all'art. 215-quater, comma 4 del codice  l'ultima
societa' controllante italiana dota il gruppo di adeguati  meccanismi
di gestione del rischio e di controllo interno, ivi  comprese  idonee
procedure contabili e di segnalazione, per consentire l'accertamento,
la quantificazione, il monitoraggio, la tracciabilita' e il controllo
delle concentrazioni  di  rischio  e  del  loro  potenziale  impatto,
secondo quanto previsto dall'art. 20. 
  2. Fermi restando gli obblighi di gestione e di  informativa  delle
concentrazioni dei rischi a livello di  impresa  di  assicurazione  e
riassicurazione previsti dall'art. 30-bis, comma 3 del codice e dalle
relative  disposizioni  degli  atti  delegati,  le  procedure  ed   i
meccanismi di cui al comma 1 assicurano  una  tracciabilita'  ed  una
raccolta delle informazioni  coerente  all'interno  del  gruppo,  che
consenta una corretta valutazione delle concentrazioni di  rischio  a
livello di gruppo. 
  3. I meccanismi e le procedure di cui al comma 1 sono coerenti  con
i meccanismi e con le procedure di cui al regolamento ISVAP n. 20 del
26 marzo 2008.