Art. 19 Procedure di controllo interno e meccanismi di gestione del rischio 1. Ai fini di cui all'art. 215-quater, comma 4 del codice l'ultima societa' controllante italiana dota il gruppo di adeguati meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno, ivi comprese idonee procedure contabili e di segnalazione, per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio, la tracciabilita' e il controllo delle concentrazioni di rischio e del loro potenziale impatto, secondo quanto previsto dall'art. 20. 2. Fermi restando gli obblighi di gestione e di informativa delle concentrazioni dei rischi a livello di impresa di assicurazione e riassicurazione previsti dall'art. 30-bis, comma 3 del codice e dalle relative disposizioni degli atti delegati, le procedure ed i meccanismi di cui al comma 1 assicurano una tracciabilita' ed una raccolta delle informazioni coerente all'interno del gruppo, che consenta una corretta valutazione delle concentrazioni di rischio a livello di gruppo. 3. I meccanismi e le procedure di cui al comma 1 sono coerenti con i meccanismi e con le procedure di cui al regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008.