Art. 20 Politica sulla concentrazione dei rischi a livello di gruppo 1. Per le finalita' di cui al l'art. 18, l'ultima societa' controllante italiana definisce la politica sulle concentrazioni di rischi a livello di gruppo in coerenza con la propria strategia e politica di gestione dei rischi e con le politiche in materia degli investimenti. La politica sulle concentrazioni di rischi a livello di gruppo include: a) criteri e modalita' secondo cui si identificano e si misurano, per ciascuna categoria di rischio, le esposizioni, le concentrazioni e la loro mitigazione; b) le modalita' con cui le concentrazioni dei rischi sono considerate nel processo di valutazione del profilo di rischio, con particolare riguardo ai rischi di contagio e conflitto di interesse, e nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilita' di gruppo; c) i criteri per identificare le soglie e le tipologie di concentrazioni di rischio significative e quelle da segnalare in ogni circostanza. Tali soglie sono fissate in percentuale rispetto al requisito patrimoniale di solvibilita' di gruppo o alle riserve tecniche di gruppo, come risultanti dall'ultimo calcolo annuale approvato; d) i processi decisionali relativi alle diverse tipologie di concentrazioni, ed i sottostanti meccanismi di governo societario che l'ultima societa' controllante italiana giudica adeguati. I processi decisionali per le concentrazioni da segnalare in ogni circostanza prevedono almeno: i. un adeguato coinvolgimento dell'organo amministrativo nella valutazione della concentrazione; ii. la coerenza dell'esposizione al rischio con la valutazione del profilo di rischio del gruppo; iii. la separatezza di ruoli e funzioni nelle diverse fasi della proposta e dell'approvazione; iv. meccanismi di controllo a garanzia di indipendenza (meccanismi di doppia firma); v. la rilevazione, dal verbale di approvazione, di un'adeguata motivazione sull'opportunita' dell'esposizione al rischio. e) appropriati limiti di operativita' in coerenza con le caratteristiche delle varie tipologie di concentrazione dei rischi.