Art. 20 
 
 
    Politica sulla concentrazione dei rischi a livello di gruppo 
 
  1. Per  le  finalita'  di  cui  al  l'art.  18,  l'ultima  societa'
controllante italiana definisce la politica sulle  concentrazioni  di
rischi a livello di gruppo in coerenza con  la  propria  strategia  e
politica di gestione dei rischi e con le politiche in  materia  degli
investimenti. La politica sulle concentrazioni di rischi a livello di
gruppo include: 
    a) criteri e modalita' secondo cui si identificano e si misurano,
per ciascuna categoria di rischio, le esposizioni, le  concentrazioni
e la loro mitigazione; 
    b) le  modalita'  con  cui  le  concentrazioni  dei  rischi  sono
considerate nel processo di valutazione del profilo di  rischio,  con
particolare riguardo ai rischi di contagio e conflitto di  interesse,
e nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilita' di gruppo; 
    c) i criteri  per  identificare  le  soglie  e  le  tipologie  di
concentrazioni di rischio significative e quelle da segnalare in ogni
circostanza. Tali soglie sono  fissate  in  percentuale  rispetto  al
requisito patrimoniale di  solvibilita'  di  gruppo  o  alle  riserve
tecniche di  gruppo,  come  risultanti  dall'ultimo  calcolo  annuale
approvato; 
    d) i processi decisionali  relativi  alle  diverse  tipologie  di
concentrazioni, ed i sottostanti meccanismi di governo societario che
l'ultima societa' controllante italiana giudica adeguati. I  processi
decisionali per le concentrazioni da segnalare  in  ogni  circostanza
prevedono almeno: 
      i. un adeguato coinvolgimento dell'organo amministrativo  nella
valutazione della concentrazione; 
      ii. la coerenza dell'esposizione al rischio con la  valutazione
del profilo di rischio del gruppo; 
      iii. la separatezza di ruoli  e  funzioni  nelle  diverse  fasi
della proposta e dell'approvazione; 
      iv.  meccanismi  di  controllo  a  garanzia   di   indipendenza
(meccanismi di doppia firma); 
      v. la rilevazione, dal verbale di approvazione, di  un'adeguata
motivazione sull'opportunita' dell'esposizione al rischio. 
    e)  appropriati  limiti  di  operativita'  in  coerenza  con   le
caratteristiche delle varie tipologie di concentrazione dei rischi.