Art. 55 Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 1. Al fine di consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attivita' progettuali, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalita' dal CIPE con delibera n. 32/2015 del 20 febbraio 2015, nonche' le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sulle risorse affluite al Fondo. Il funzionamento del Fondo e' disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.