Art. 56 
 
    Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto 
 
  1. Al fine di attuare la risoluzione del Parlamento europeo del  14
marzo 2013 e di concorrere alla  tutela  e  alla  salvaguardia  della
salute  e  dell'ambiente  anche  attraverso  l'adozione   di   misure
straordinarie tese a promuovere e a sostenere la bonifica dei beni  e
delle aree  contenenti  amianto,  ai  soggetti  titolari  di  reddito
d'impresa  che  effettuano  nell'anno  2016  interventi  di  bonifica
dall'amianto su beni e strutture produttive  ubicate  nel  territorio
dello Stato e' attribuito, nel limite di spesa complessivo  di  5,667
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, un credito
d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute  per  i
predetti interventi nel periodo di imposta  successivo  a  quello  in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  2. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di  importo
unitario inferiore a 20.000 euro. 
  3. Il credito d'imposta e'  ripartito  nonche'  utilizzato  in  tre
quote annuali di pari importo  e  indicato  nella  dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del  credito
e nelle dichiarazioni dei redditi  relative  ai  periodi  di  imposta
successivi nei quali il credito e' utilizzato. Esso non concorre alla
formazione  del  reddito  ne'  della  base  imponibile   dell'imposta
regionale sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni.  Il
credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, e non e' soggetto al  limite  di  cui  al
comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2007,  n.  244.  La
prima quota annuale e' utilizzabile a decorrere dal  1°  gennaio  del
periodo di imposta successivo a quello in cui sono  stati  effettuati
gli interventi di bonifica.  Ai  fini  della  fruizione  del  credito
d'imposta, il modello F24 e' presentato esclusivamente  attraverso  i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate,
pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per
la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi  del
presente comma sono stanziati su apposito  capitolo  di  spesa  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  per
il successivo trasferimento sulla contabilita' speciale 1778 «Agenzia
delle entrate-Fondi di bilancio». 
  4. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente legge, sono  adottate  le  disposizioni  per
l'attuazione del  presente  articolo,  al  fine  di  individuare  tra
l'altro modalita' e termini per la concessione del credito  d'imposta
a seguito  di  istanza  delle  imprese  da  presentare  al  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del   mare,   le
disposizioni idonee ad assicurare il rispetto  del  limite  di  spesa
complessivo di cui al comma 1, nonche' i casi di revoca  e  decadenza
dal beneficio e le modalita' per il recupero di quanto  indebitamente
percepito. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, nel  rispetto  del  limite  di  spesa  rappresentato  dalle
risorse stanziate, determina l'ammontare dell'agevolazione  spettante
a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle entrate, in  via
telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito
spettante a ciascuno di essi, nonche'  le  eventuali  revoche,  anche
parziali. 
  5. Per la verifica della corretta fruizione del  credito  d'imposta
di cui al presente  articolo,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e l'Agenzia delle entrate effettuano
controlli nei rispettivi ambiti di competenza  secondo  le  modalita'
individuate dal decreto di cui al comma 4. 
  6. Le agevolazioni di cui ai commi  precedenti  sono  concesse  nei
limiti e alle condizioni del  regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis». 
  7. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica
di edifici pubblici contaminati da amianto, a tutela della  salute  e
dell'ambiente, e' istituito,  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione
preliminare  e  definitiva  degli  interventi  di  bonifica  di  beni
contaminati da  amianto,  con  una  dotazione  finanziaria  di  5,536
milioni di euro per l'anno 2016  e  di  6,018  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2017  e  2018.  Il  funzionamento  del  Fondo  e'
disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, da emanare  entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, che individua anche i
criteri  di  priorita'  per  la  selezione  dei  progetti  ammessi  a
finanziamento. 
  8. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a 5,667 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare.
Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 5,536 milioni  di  euro  per
l'anno 2016 e a 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017  e
2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2015-2017,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 56: 
              Si riporta il testo degli articoli 61 e  109,  comma  5
          del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e successive modificazioni, Approvazione del  testo
          unico delle imposte sui redditi [Testo post riforma  2004],
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  1986,  n.
          302, (S.O). 
              "Art. 61. Interessi passivi. - 1. Gli interessi passivi
          inerenti all'esercizio d'impresa  sono  deducibili  per  la
          parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi
          e altri  proventi  che  concorrono  a  formare  il  reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 
              2. La parte di  interessi  passivi  non  deducibile  ai
          sensi del comma 1 del presente  articolo  non  da'  diritto
          alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e  b)
          del comma 1 dell'art. 15." 
              "5. Le spese e gli altri  componenti  negativi  diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto
          esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad  attivita'  o
          beni produttivi di proventi computabili e  ad  attivita'  o
          beni produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare  dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  proventi.  Le
          plusvalenze di  cui  all'art.  87,  non  rilevano  ai  fini
          dell'applicazione del periodo  precedente.  Fermo  restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti  e
          bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art.  95,
          sono deducibili nella misura del 75 per cento." 
              Si riporta il testo dell'art.  17  del  citato  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241: 
              "Art.  17  Oggetto.  -  1.  I   contribuenti   eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  per
          importi  superiori  a  5.000  euro   annui,   puo'   essere
          effettuata a partire dal giorno sedici del mese  successivo
          a   quello   di   presentazione   della   dichiarazione   o
          dell'istanza da cui il credito emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
              a) alle imposte sui redditi, alle relative  addizionali
          e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante  versamento
          diretto ai sensi dell'Art. 3  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
          di cui al secondo comma del citato Art. 3  resta  ferma  la
          facolta' di eseguire il  versamento  presso  la  competente
          sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in  tal  caso
          non e' ammessa la compensazione ; 
              b) all'imposta sul  valore  aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto; 
              d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              d-bis); 
              e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
              f) ai contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti
          dai datori di lavoro e dai committenti  di  prestazioni  di
          collaborazione coordinata e continuativa  di  cui  all'Art.
          49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              g) ai premi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'Art. 20; 
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto  delle  imprese,  istituita  con   decreto-legge   30
          settembre 1992,  n.  394,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
              h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche; 
              h-quinquies) alle somme  che  i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni. 
              2-bis." 
              Si riporta il testo del  comma  53  dell'art.  1  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174: 
              "53. A partire dal 1º gennaio  2008,  anche  in  deroga
          alle disposizioni previste dalle singole leggi  istitutive,
          i  crediti  d'imposta  da  indicare  nel  quadro  RU  della
          dichiarazione dei redditi  possono  essere  utilizzati  nel
          limite annuale di 250.000 euro.  L'ammontare  eccedente  e'
          riportato  in  avanti  anche  oltre  il  limite   temporale
          eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
          comunque  compensabile  per  l'intero  importo  residuo   a
          partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
          l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente  comma  non  si
          applica al credito d'imposta di cui all' art. 1, comma 280,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal
          presente comma non si applica al credito d'imposta  di  cui
          all' art. 1, comma 271, della legge 27  dicembre  2006,  n.
          296, a partire dalla data del 1º gennaio 2010."