Art. 57 
 
Semplificazione delle procedure in  materia  di  siti  di  importanza
                             comunitaria 
 
  1. Al fine  di  semplificare  le  procedure  relative  ai  siti  di
importanza comunitaria,  come  definiti  dall'articolo  2,  comma  1,
lettera m), del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 settembre 1997,  n.  357,  e  successive  modificazioni,
fatta salva la facolta' delle regioni e delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano di riservarsi, con apposita norma, la  competenza
esclusiva, sono effettuate dai comuni  con  popolazione  superiore  a
20.000 abitanti, nel cui territorio ricade interamente  il  sito,  le
valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo,  ristrutturazione
edilizia, anche con incrementi volumetrici  o  di  superfici  coperte
inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici  coperte
esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze
e   volumi    tecnici.    L'autorita'    competente    al    rilascio
dell'approvazione definitiva degli  interventi  di  cui  al  presente
comma provvede entro il termine di sessanta giorni. 
  2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 8, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.  357,
e successive modificazioni, si applicano esclusivamente ai piani. 
 
          Note all'art. 57: 
              Si riporta il testo dell'art. 2, comma  1,  lettera  m)
          del regolamento di cui  al  Decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 8 settembre 1997, n.  357  "Regolamento  recante
          attuazione  della   direttiva   92/43/CEE   relativa   alla
          conservazione  degli  habitat  naturali   e   seminaturali,
          nonche' della flora e della fauna  selvatiche",  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1997, n. 248, (S.O). 
              "Art.  2.  Definizioni.  -  1.  Ai  fini  del  presente
          regolamento sono adottate le seguenti definizioni: 
              a) - l) (omissis); 
              m) sito di importanza comunitaria: un sito che e' stato
          inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione
          europea e che, nella o  nelle  regioni  biogeografiche  cui
          appartiene, contribuisce in modo significativo a  mantenere
          o a  ripristinare  un  tipo  di  habitat  naturale  di  cui
          all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B in uno
          stato di conservazione soddisfacente e che  puo',  inoltre,
          contribuire in modo significativo alla coerenza della  rete
          ecologica «Natura 2000» di  cui  all'art.  3,  al  fine  di
          mantenere   la   diversita'   biologica    nella    regione
          biogeografica o nelle regioni biogeografiche in  questione.
          Per le specie animali che occupano ampi territori,  i  siti
          di  importanza   comunitaria   corrispondono   ai   luoghi,
          all'interno della loro area di distribuzione naturale,  che
          presentano gli elementi fisici o biologici essenziali  alla
          loro vita e riproduzione." 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  5,  comma   8,   del
          regolamento  di  cui  al  Decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 8 settembre 1997, n.  357  "Regolamento  recante
          attuazione  della   direttiva   92/43/CEE   relativa   alla
          conservazione  degli  habitat  naturali   e   seminaturali,
          nonche' della flora e della fauna  selvatiche",  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1997, n. 248, (S.O): 
              "8.     L'autorita'     competente     al      rilascio
          dell'approvazione definitiva del  piano  o  dell'intervento
          acquisisce preventivamente  la  valutazione  di  incidenza,
          eventualmente individuando modalita' di  consultazione  del
          pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi."