Art. 25 
 
                              Sanzioni 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  al  fabbricante   e
all'importatore di prodotti del tabacco o di prodotti  correlati  che
producono, importano o immettono sul mercato  sigarette  con  livelli
massimi di emissione superiori a quelli di  cui  all'articolo  3,  si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una
somma da euro  30.000,00  a  euro  150.000,00.  Salvo  che  il  fatto
costituisca reato, al soggetto  distributore  o  al  rivenditore  che
vende sigarette con livelli massimi di emissione superiori  a  quelli
di  cui  all'articolo  3,  si  applica  la  sanzione   amministrativa
pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da  euro  500,00  ad  euro
5.000,00, ove sia ad esso conoscibile  il  superamento  dei  suddetti
livelli massimi. 
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  al  fabbricante   e
all'importatore di prodotti del tabacco o di prodotti  correlati  che
producono, importano o immettono sul mercato prodotti del tabacco con
aroma caratterizzante o contenenti additivi  o  aromi  in  violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7  si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una
somma da euro  30.000,00  a  euro  150.000,00.  Salvo  che  il  fatto
costituisca reato, al soggetto  distributore  o  al  rivenditore  che
immette sul mercato prodotti del tabacco con aroma caratterizzante  o
contenenti additivi o aromi in violazione delle disposizioni  di  cui
all'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4, 6  e  7,  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da  euro  500,00
ad euro 5.000,00 ove siano ad esso  conoscibili  la  presenza  di  un
aroma caratterizzante nonche' degli additivi ed aromi vietati. 
  3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  al  fabbricante   e
all'importatore di prodotti del tabacco o di prodotti  correlati  che
producono, importano o immettono sul mercato tabacco per  uso  orale,
in violazione della previsione di cui all'articolo 18, o che  vendono
a distanza transfrontaliera i prodotti del tabacco ai consumatori, in
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, o  che
vendono  a  distanza  transfrontaliera   sigarette   elettroniche   e
contenitori di liquido di  ricarica  ai  consumatori,  in  violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 11,  si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro
30.000,00 a euro 150.000,00. Salvo che il fatto costituisca reato, al
soggetto distributore  o  al  rivenditore  che  immette  sul  mercato
tabacco per uso  orale,  in  violazione  della  disposizione  di  cui
all'articolo 18 o che vende a distanza transfrontaliera prodotti  del
tabacco  ai  consumatori,  in  violazione  della  previsione  di  cui
all'articolo 19, comma 1, o che  vende  a  distanza  transfrontaliera
sigarette elettroniche  e  contenitori  di  liquido  di  ricarica  ai
consumatori, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21,
comma  11  si  applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  del
pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 5.000,00. 
  4.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  al  fabbricante  ed
all'importatore che producono,  importano  o  immettono  sul  mercato
sigarette  elettroniche  senza  rispettare  le  prescrizioni  di  cui
all'articolo 21, commi 6, 7,  8,  9,  o  che  svolgono  comunicazioni
commerciali o compiono forme di  contributi  pubblici  o  privati  in
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21,  comma  10,  si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una
somma da euro  30.000,00  a  euro  150.000,00.  Salvo  che  il  fatto
costituisca reato, al soggetto  distributore  o  al  rivenditore  che
vende sigarette elettroniche in violazione: delle disposizioni di cui
all'articolo 21, comma 6, ove non abbia verificato  il  rispetto  dei
requisiti  di  cui  alla  lettera  a);  delle  disposizioni  di   cui
all'articolo 21, comma 6, lettera b), qualora sia ad esso conoscibile
la presenza del contenuto di nicotina superiore al limite prescritto;
delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 6, lettere c), d) ed
e), qualora siano ad esso conoscibili la presenza di  additivi  e  di
ingredienti vietati o mancanti dei requisiti richiesti; si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro
500,00 a euro 5.000,00. 
  5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  al  fabbricante   e
all'importatore di prodotti del tabacco o di prodotti  correlati  che
producono, importano o immettono sul  mercato  prodotti  del  tabacco
senza recare le avvertenze ed i messaggi informativi sulle confezioni
unitarie e l'eventuale imballaggio esterno  secondo  le  disposizioni
degli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 22, ovvero senza rispettare le
prescrizioni in materia di aspetto e contenuto  delle  confezioni  di
cui all'articolo 15, commi 1 e 2, o di contrassegno  mediante  codice
identificativo unico delle confezioni unitarie dei  prodotti  di  cui
all'articolo 16, o  di  predisposizione  dell'elemento  di  sicurezza
nelle  confezioni  unitarie  dei  prodotti   del   tabacco   di   cui
all'articolo 17, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da euro 20.000,00 a euro 120.000,00. Salvo che
il fatto costituisca reato, al soggetto distributore o al rivenditore
che vende prodotti del tabacco privi delle avvertenze e dei  messaggi
informativi di cui agli articoli 10, commi 1 e 2; 11, commi  1  e  2,
lettere a), b) d) ed e); 12, comma 1; 13,  comma  1,  si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro
500,00 ad euro 5.000,00. 
  6.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  al  fabbricante   e
all'importatore di prodotti del tabacco o di prodotti  correlati  che
non presentano le informazioni, le dichiarazioni, le  relazioni,  gli
studi, le segnalazioni, le notifiche, gli elenchi e non forniscono  i
dati secondo quanto disposto dagli articoli 6, commi 1, 2, 3, 4, 7  e
8; 7, commi 2, 3 e 4; 20; 21, commi 2,  3  e  12;  23,  comma  1,  si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una
somma da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00. 
  7. Salvo che il fatto costituisca  reato,  al  responsabile  di  un
laboratorio di analisi di cui all'articolo 4, comma 2, che svolge  le
misurazioni di cui all'articolo  4,  comma  1,  senza  la  prescritta
autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  del
pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 50.000,00. 
  8. All'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  previste  dal
presente decreto si provvede  secondo  le  modalita'  previste  dalla
legge 24  novembre  1981,  n.  689  e  successive  modificazioni.  Il
rapporto previsto dall'articolo 17 della medesima legge e' presentato
al Prefetto per l'eventuale determinazione della somma dovuta per  la
violazione e la conseguente ingiunzione di pagamento. 
 
          Note all'art. 25: 
              Il testo dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981,  n.
          689 citata nelle premesse, cosi' recita: 
              "Art. 17 (Obbligo del  rapporto).  -  Qualora  non  sia
          stato  effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,   il
          funzionario o l'agente  che  ha  accertato  la  violazione,
          salvo che ricorra l'ipotesi  prevista  nell'art.  24,  deve
          presentare  rapporto,   con   la   prova   delle   eseguite
          contestazioni o notificazioni, all'ufficio  periferico  cui
          sono demandati attribuzioni e compiti del  Ministero  nella
          cui competenza rientra la materia alla quale  si  riferisce
          la violazione o, in mancanza, al prefetto. 
              Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
          alle violazioni previste dal testo unico delle norme  sulla
          circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
          n. 393,  dal  testo  unico  per  la  tutela  delle  strade,
          approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla  legge
          20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. 
              Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
          casi, per le funzioni amministrative ad esse  delegate,  il
          rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. 
              Per  le  violazioni  dei  regolamenti   provinciali   e
          comunali il rapporto  e'  presentato,  rispettivamente,  al
          presidente della giunta provinciale o al sindaco. 
              L'ufficio territorialmente  competente  e'  quello  del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione. 
              Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
          previsto  dall'art.  13   deve   immediatamente   informare
          l'autorita'   amministrativa   competente   a   norma   dei
          precedenti  commi,  inviandole  il  processo   verbale   di
          sequestro. 
              Con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   su
          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione  della
          presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio  1976,
          n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei  singoli
          Ministeri, previsti nel primo comma, anche per  i  casi  in
          cui  leggi  precedenti  abbiano  regolato  diversamente  la
          competenza. 
              Con il decreto indicato nel  comma  precedente  saranno
          stabilite  le   modalita'   relative   all'esecuzione   del
          sequestro previsto  dall'art.  13,  al  trasporto  ed  alla
          consegna delle cose  sequestrate,  alla  custodia  ed  alla
          eventuale alienazione o  distruzione  delle  stesse;  sara'
          altresi' stabilita la destinazione delle  cose  confiscate.
          Le  regioni,   per   le   materie   di   loro   competenza,
          provvederanno con legge  nel  termine  previsto  dal  comma
          precedente.ยป.