Art. 44 
 
 
                 (Digitalizzazione delle procedure) 
 
  1. Entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
codice, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) nonche'
dell'Autorita' garante della privacy per  i  profili  di  competenza,
sono definite le modalita' di  digitalizzazione  delle  procedure  di
tutti i contratti pubblici, anche attraverso  l'interconnessione  per
interoperabilita' dei dati  delle  pubbliche  amministrazioni.  Sono,
altresi',  definite  le  migliori  pratiche  riguardanti  metodologie
organizzative  e  di  lavoro,   metodologie   di   programmazione   e
pianificazione, riferite anche all'individuazione dei dati rilevanti,
alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche,
telematiche e tecnologiche di supporto.