Art. 46 
 
(Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura  e
                             ingegneria) 
 
  1. Sono ammessi a partecipare alle  procedure  di  affidamento  dei
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria: 
  a)  i  prestatori  di  servizi  di  ingegneria  e  architettura:  i
professionisti singoli, associati, le societa' tra professionisti  di
cui alla lettera b), le societa' di ingegneria di  cui  alla  lettera
c), i consorzi, i GEIE,  raggruppamenti  temporanei  fra  i  predetti
soggetti che rendono a committenti pubblici e privati,  operando  sul
mercato, servizi di ingegneria e di architettura,  nonche'  attivita'
tecnico-amministrative e studi di fattibilita'  economico-finanziaria
ad esse connesse,  ivi  compresi,  con  riferimento  agli  interventi
inerenti al restauro e alla  manutenzione  di  beni  mobili  e  delle
superfici decorate di beni architettonici, i soggetti  con  qualifica
di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; 
  b)  le  societa'  di   professionisti:   le   societa'   costituite
esclusivamente  tra  professionisti  iscritti  negli  appositi   albi
previsti dai vigenti ordinamenti  professionali,  nelle  forme  delle
societa' di persone di cui ai capi II, III e  IV  del  titolo  V  del
libro quinto  del  codice  civile  ovvero  nella  forma  di  societa'
cooperativa di cui al capo I del  titolo  VI  del  libro  quinto  del
codice civile,  che  svolgono  per  committenti  privati  e  pubblici
servizi di ingegneria e architettura  quali  studi  di  fattibilita',
ricerche,  consulenze,  progettazioni   o   direzioni   dei   lavori,
valutazioni di  congruita'  tecnico  economica  o  studi  di  impatto
ambientale; 
  c) societa' di ingegneria: le societa' di capitali di cui  ai  capi
V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice  civile,  ovvero
nella forma di societa' cooperative di cui al capo I  del  titolo  VI
del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti  delle
societa' tra professionisti,  che  eseguono  studi  di  fattibilita',
ricerche,  consulenze,  progettazioni   o   direzioni   dei   lavori,
valutazioni di  congruita'  tecnico-economica  o  studi  di  impatto,
nonche' eventuali attivita'  di  produzione  di  beni  connesse  allo
svolgimento di detti servizi; 
  d)  i  prestatori  di  servizi   di   ingegneria   e   architettura
identificati con i  codici  CPV  da  74200000-1  a  74276400-8  e  da
74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla  legislazione  vigente  nei  rispettivi
Paesi; 
  e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui  alle
lettere da a) a d); 
  f) i consorzi stabili di societa' di professionisti e  di  societa'
di ingegneria, anche in forma mista,  formati  da  non  meno  di  tre
consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di  ingegnera
e architettura. 
  2. Ai fini della partecipazione alle procedure  di  affidamento  di
cui al comma 1, le societa', per un periodo di cinque anni dalla loro
costituzione,  possono  documentare   il   possesso   dei   requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal  bando  di
gara anche con riferimento ai  requisiti  dei  soci  delle  societa',
qualora costituite nella forma di societa' di persone o  di  societa'
cooperativa e dei direttori tecnici o dei  professionisti  dipendenti
della societa' con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite
nella forma di societa' di capitali. 
 
          Note all'art. 46 
              - I Capi II, III e IV del Titolo  V  (Delle  societa'),
          del Libro Quinto (Del lavoro) del  Codice  civile,  recano,
          rispettivamente: "Della societa' semplice", "Della societa'
          in  nome  collettivo",  "Della  societa'   in   accomandita
          semplice". 
              - Il Capo I del Titolo VI (Delle imprese cooperative  e
          delle mutue assicuratrici), del Libro Quinto  (Del  lavoro)
          del Codice civile reca: "Delle societa' cooperative". 
              - I Capi V, VI e VII del Titolo V (Delle societa'), del
          Libro  Quinto  (Del  lavoro)  del  Codice  civile,  recano,
          rispettivamente: "Societa' per azioni", "Della societa'  in
          accomandita per azioni", "Della societa' a  responsabilita'
          limitata".