Art. 52 
 
 
               (Regole applicabili alle comunicazioni) 
 
  1.  Nei  settori  ordinari  e  nei  settori  speciali,   tutte   le
comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente  codice
sono eseguiti  utilizzando  mezzi  di  comunicazione  elettronici  in
conformita' con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a
9, nonche' dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti  e  i  dispositivi  da
utilizzare per comunicare per via elettronica,  nonche'  le  relative
caratteristiche tecniche, hanno carattere non  discriminatorio,  sono
comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente
in uso e  non  limitano  l'accesso  degli  operatori  economici  alla
procedura di aggiudicazione. In deroga al primo e secondo periodo, le
stazioni  appaltanti  non  sono  obbligate  a  richiedere  mezzi   di
comunicazione   elettronici   nella   procedura   di    presentazione
dell'offerta esclusivamente nelle seguenti ipotesi: 
  a) a causa della natura specialistica dell'appalto, l'uso di  mezzi
di  comunicazione  elettronici  richiederebbe  specifici   strumenti,
dispositivi o formati di file che non sono in  genere  disponibili  o
non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili; 
  b) i programmi in grado di gestire i  formati  di  file,  adatti  a
descrivere l'offerta,  utilizzano  formati  che  non  possono  essere
gestiti mediante altri programmi aperti  o  generalmente  disponibili
ovvero sono protetti da licenza di proprieta' esclusiva e non possono
essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne  un  uso
remoto da parte della stazione appaltante; 
  c)  l'utilizzo  di  mezzi  di  comunicazione  elettronici  richiede
attrezzature specializzate per ufficio  non  comunemente  disponibili
alle stazioni appaltanti; 
  d) i documenti di gara richiedono la presentazione  di  un  modello
fisico o in scala ridotta che non puo' essere trasmesso per mezzo  di
strumenti elettronici; 
  e) l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici e'
necessario a causa di una violazione della  sicurezza  dei  mezzi  di
comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di
natura particolarmente sensibile che richiedono un  livello  talmente
elevato di protezione da non  poter  essere  adeguatamente  garantito
mediante l'uso degli strumenti e  dispositivi  elettronici  che  sono
generalmente a disposizione degli operatori economici o  che  possono
essere messi loro a disposizione mediante  modalita'  alternative  di
accesso ai sensi del comma 7. 
  2. Nei casi in cui  non  sono  utilizzati  mezzi  di  comunicazione
elettronici ai sensi del terzo periodo del comma 1, la  comunicazione
avviene per posta o altro idoneo supporto ovvero  mediante  una  loro
combinazione. 
  3. Le stazioni appaltanti indicano nella relazione unica  i  motivi
per cui l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici
e' stato ritenuto necessario  in  applicazione  del  comma  1,  terzo
periodo. 
  4. In deroga ai commi da 1 a 3, la comunicazione orale puo'  essere
utilizzata in relazione a comunicazioni diverse  da  quelle  relative
agli elementi essenziali  della  procedura  di  appalto,  purche'  il
contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato.
A tal fine,  gli  elementi  essenziali  della  procedura  di  appalto
includono i documenti di gara, le  richieste  di  partecipazione,  le
conferme di interesse e le offerte. In particolare, le  comunicazioni
orali con offerenti che potrebbero  incidere  significativamente  sul
contenuto e la valutazione delle offerte sono documentate  in  misura
sufficiente e con mezzi adeguati. 
  5. In tutte le  comunicazioni,  gli  scambi  e  l'archiviazione  di
informazioni, le stazioni appaltanti  garantiscono  che  l'integrita'
dei  dati  e  la  riservatezza  delle  offerte  e  delle  domande  di
partecipazione siano mantenute. Essi  esaminano  il  contenuto  delle
offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo  la  scadenza
del termine stabilito per la loro presentazione. 
  6. Le stazioni appaltanti possono, se necessario, richiedere  l'uso
di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili, ma, in
tale caso, offrono modalita' alternative di  accesso.  Sono  adeguate
modalita' alternative di accesso quelle che: 
  a)  offrono gratuitamente un accesso completo, illimitato e diretto
per via elettronica a tali strumenti e dispositivi a decorrere  dalla
data di pubblicazione dell'avviso,  conformemente  all'allegato  V  o
dalla data di invio dell'invito  a  confermare  interesse.  Il  testo
dell'avviso o dell'invito a confermare interesse  indica  l'indirizzo
Internet  presso  il  quale  tali  strumenti   e   dispositivi   sono
accessibili; 
  b)  assicurano che  gli  offerenti,  che  non  hanno  accesso  agli
strumenti e ai dispositivi in questione o non hanno  la  possibilita'
di  ottenerli  entro  i  termini  pertinenti,  a  condizione  che  la
responsabilita'   del   mancato   accesso   non   sia    attribuibile
all'offerente interessato, possano accedere alla procedura di appalto
utilizzando credenziali temporanee elettroniche per un'autenticazione
provvisoria fornite gratuitamente online; 
  c) offrono un canale alternativo per la  presentazione  elettronica
delle offerte. 
  7. Le  amministrazioni  aggiudicatrici  e  gli  enti  aggiudicatori
possono  imporre  agli  operatori  economici  condizioni   intese   a
proteggere il carattere di  riservatezza  delle  informazioni  che  i
predetti soggetti rendono disponibili durante tutta la  procedura  di
appalto. 
  8. Oltre ai requisiti di cui all'allegato XI, agli strumenti  e  ai
dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle  offerte
e  di  ricezione  elettronica  delle  domande  di  partecipazione  si
applicano le seguenti regole: 
  a) le stazioni  appaltanti  mettono  a  disposizione  dei  soggetti
interessati le informazioni sulle specifiche per la presentazione  di
offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa  la
cifratura e la datazione; 
  b)  le stazioni appaltanti  specificano  il  livello  di  sicurezza
richiesto per i mezzi di comunicazione elettronici da utilizzare  per
le varie fasi della  procedura  d'aggiudicazione  degli  appalti.  Il
livello e' proporzionato ai rischi connessi; 
  c) qualora ritengano che il livello dei rischi, valutato  ai  sensi
della lettera b), sia tale che  sono  necessarie  firme  elettroniche
avanzate, come definite nel Codice dell'amministrazione  digitale  di
cui  al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  le  stazioni
appaltanti accettano le firme  elettroniche  avanzate  basate  su  un
certificato  qualificato,  considerando  se  tali  certificati  siano
forniti da un prestatore di servizi di certificazione presente in  un
elenco  di  fiducia  di  cui   alla   decisione   della   Commissione
2009/767/CE, create con o senza dispositivo per la creazione  di  una
firma sicura alle seguenti condizioni: 
  1) le stazioni  appaltanti  stabiliscono  il  formato  della  firma
elettronica avanzata sulla base dei formati  stabiliti  nelle  regole
tecniche  adottate  in  attuazione  del  Codice  dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e attuano
le misure necessarie per poterli elaborare; qualora sia utilizzato un
diverso formato di firma  elettronica,  la  firma  elettronica  o  il
supporto  del  documento  elettronico  contiene  informazioni   sulle
possibilita' di convalida esistenti.  Le  possibilita'  di  convalida
consentono  alla  stazione  appaltante  di   convalidare   on   line,
gratuitamente e in modo comprensibile per i non madrelingua, le firme
elettroniche ricevute come firme elettroniche avanzate basate  su  un
certificato  qualificato.  Le   stazioni   appaltanti,   tramite   il
coordinamento della  Cabina  di  regia,  comunicano  le  informazioni
relative al  fornitore  di  servizi  di  convalida  alla  Commissione
europea che le pubblica su internet; 
  2) in caso di offerte firmate con il  sostegno  di  un  certificato
qualificato in un elenco  di  fiducia,  le  stazioni  appaltanti  non
applicano ulteriori requisiti che potrebbero ostacolare l'uso di tali
firme da parte degli offerenti. 
  9. Riguardo ai documenti utilizzati nel contesto di  una  procedura
di appalto che sono firmati dall'autorita' competente o da  un  altro
ente responsabile del rilascio, l'autorita' o  l'ente  competente  di
rilascio puo' stabilire il formato della firma  elettronica  avanzata
in conformita' ai requisiti previsti dalle regole  tecniche  adottate
in attuazione del Codice  dell'amministrazione  digitale  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Essi si dotano delle  misure
necessarie per  trattare  tecnicamente  tale  formato  includendo  le
informazioni necessarie ai  fini  del  trattamento  della  firma  nei
documenti  in  questione.  Tali  documenti  contengono  nella   firma
elettronica o nel supporto del documento elettronico possibilita'  di
convalida  esistenti  che  consentono   di   convalidare   le   firme
elettroniche ricevute on line, gratuitamente e in modo  comprensibile
per i non madre lingua. 
  10. Per le concessioni, fatti salvi i casi in cui l'uso  dei  mezzi
elettronici e' obbligatorio ai sensi del presente codice, le stazioni
appaltanti possono  scegliere  uno  o  piu'  dei  seguenti  mezzi  di
comunicazione  per  tutte  le   comunicazioni   e   gli   scambi   di
informazioni: 
  a)  mezzi elettronici; 
  b)  posta; 
  c)   comunicazione  orale,  anche  telefonica,  per   comunicazioni
diverse da quelle aventi ad oggetto gli elementi  essenziali  di  una
procedura di aggiudicazione di una concessione e purche' il contenuto
della comunicazione orale  sia  sufficientemente  documentato  su  un
supporto durevole; 
  d)  la consegna a mano comprovata da un avviso di ricevimento. 
  11. Nei casi di cui al comma 10, il mezzo di  comunicazione  scelto
deve essere comunemente disponibile e non discriminatorio e non  deve
limitare  l'accesso  degli  operatori  economici  alla  procedura  di
aggiudicazione della concessione. Gli strumenti e  i  dispositivi  da
utilizzare per comunicare per via elettronica,  nonche'  le  relative
caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili con i prodotti
della tecnologia dell'informazione e della comunicazione  comunemente
in uso. 
  12. Alle concessioni si applica il comma 5. 
 
          Note all'art. 52 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.. 
              - La decisione della Commissione 16  ottobre  2009,  n.
          2009/767/CE che stabilisce misure per facilitare  l'uso  di
          procedure  per  via  elettronica  mediante  gli  «sportelli
          unici» di cui alla  direttiva  2006/123/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio relativa  ai  servizi  nel  mercato
          interno [notificata con  il  numero  C(2009)  7806]  (Testo
          rilevante ai fini del SEE) 
              e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
          europea 20 ottobre 2009, n. L 274 ed e' stata  corretta  da
          Rettifica pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
          europea 14 novembre 2009, n. 299, Serie L.