Art. 23
Disposizioni transitorie
1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, e' abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52,
«Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 14-bis del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».
2. Per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento,
fino all'approvazione delle procedure operative con il decreto di cui
all'articolo 2, comma 1, si applicano le procedure indicate nei
manuali e nelle guide rese disponibili nel sito SISTRI
(www.sistri.it), previo visto di approvazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. In attuazione dell'articolo 11, comma 9-bis, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, le procedure di affidamento del sistema di
tracciabilita' informatica dei rifiuti assicurano:
a) la razionalizzazione e la semplificazione del sistema,
attraverso l'abbandono dei dispositivi di cui all'articolo 1, comma
1, lettera d), del presente decreto e l'individuazione di strumenti
idonei a garantire l'efficace resa del servizio di tracciabilita' dei
rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2008/98/CE e
dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) la tenuta in formato elettronico dei registri di carico e
scarico e dei formulari di trasporto con compilazione in modalita'
off-line e trasmissione asincrona dei relativi dati, nonche' la
generazione automatica del modello unico di dichiarazione di cui alla
legge 25 gennaio 1994, n. 70, ai fini della dematerializzazione della
corrispondente documentazione;
c) la semplificazione degli obblighi informativi alle imprese
attraverso l'interazione e il coordinamento con banche dati in uso
alla pubblica amministrazione, garantendo, per quanto possibile,
l'acquisizione automatica delle informazioni disponibili;
d) la garanzia di interoperabilita' con i sistemi gestionali
utilizzati dalle imprese, dalle associazioni di categoria e loro
societa' di servizi e realizzazione di specifici sistemi per le
imprese che non dispongono di sistemi gestionali;
e) la sostenibilita' dei costi;
f) la messa a disposizione di adeguati strumenti di assistenza e
formazione per le imprese.
4. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sono
disciplinati termini e modalita' per la sospensione degli obblighi di
installazione e di utilizzo delle black box di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera d) ed eventualmente anche dei dispositivi USB ad
esse collegati previa verifica di sostenibilita' tecnico-economica
condotta dall'Agenzia per l'Italia digitale con l'attuale
concessionario del sistema SISTRI, senza oneri a carico del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con il
medesimo decreto e' disciplinata la rimodulazione dei contributi
dovuti dalla categoria dei trasportatori.
Note all'art. 23:
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, e'
riportato nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 11, comma 9-bis del decreto-legge
n. 101, del 2013, e' riportato nelle note alle premesse.
- La direttiva 2008/98/CE e' riportata nelle note alle
premesse.
- Il citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e'
riportato nelle note alle premesse.
- La legge 25 gennaio 1994, n. 70, e' riportata nelle
note all'art. 15.