Art. 15 
 
                      Finalita' del trattamento 
 
  1. I dati personali trasmessi  o  ricevuti  sono  trattati  per  le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 2. 
  2. Il trattamento dei dati ricevuti dal punto di contatto nazionale
in risposta ad una richiesta  di  consultazione  o  di  raffronto  e'
autorizzato esclusivamente allo scopo di: 
    a) accertare la concordanza tra i profili DNA raffrontati; 
    b) predisporre e introdurre una domanda di assistenza giudiziaria
in caso di concordanza dei dati; 
    c) effettuare le registrazioni di cui all'articolo 17. 
  3. Il trattamento dei dati ricevuti e' altresi' ammesso  per  scopi
compatibili con quelli per i quali  sono  stati  trasmessi  e  previa
autorizzazione dello Stato membro che li ha trasmessi,  nel  rispetto
della legislazione nazionale italiana. 
  4. Il punto di contatto nazionale tratta i  dati  che  gli  vengono
trasmessi dal punto di contatto di  un  altro  Stato  membro  per  le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, solo se tale trattamento e'
necessario  per  realizzare  un   raffronto,   rispondere   per   via
automatizzata alle consultazioni o effettuare le registrazioni di cui
all'articolo  17.  Al  termine  del  raffronto   o   della   risposta
automatizzata   alle   consultazioni,   i   dati    trasmessi    sono
immediatamente cancellati a meno che non sia necessario un  ulteriore
trattamento per le finalita' di cui al comma 2, lettere b) e c).