Art. 16 
 
        Verifica della qualita' dei dati trasmessi o ricevuti 
 
  1. Il punto  di  contatto  nazionale  dell'altro  Stato  membro  e'
informato dell'esistenza dell'eventuale istanza di  cui  all'articolo
33, comma 1, secondo periodo. 
  2. Qualora risulti che siano stati forniti dati inesatti o che  non
avrebbero dovuto essere trasmessi, il  punto  di  contatto  nazionale
dell'altro Stato membro ne e' informato quanto prima. Inoltre, i dati
personali forniti sono rettificati se risultano inesatti. 
  3. Se si ha motivo di ritenere che i dati ricevuti in  risposta  ad
una richiesta di consultazione siano inesatti o  che  debbano  essere
cancellati,  il  punto  di  contatto  nazionale  ne   da'   immediata
comunicazione al punto di contatto nazionale dello Stato  membro  che
li ha inviati. 
  4. I dati personali che non avrebbero dovuto essere  ricevuti  sono
cancellati. 
  5. I dati lecitamente ricevuti sono cancellati: 
    a) se non sono piu' necessari alle finalita' per  le  quali  sono
stati trasmessi dall'altro Stato membro. Se  i  dati  personali  sono
stati ricevuti  senza  richiesta,  il  punto  di  contatto  nazionale
verifica immediatamente se siano necessari per le  finalita'  per  le
quali sono stati trasmessi; 
    b) al termine del periodo massimo di conservazione  dei  dati  ai
sensi della legislazione nazionale  dello  Stato  membro  che  li  ha
trasmessi, qualora l'autorita' di trasmissione  abbia  indicato  tale
periodo  massimo  al  punto  di  contatto  nazionale  all'atto  della
trasmissione. 
  6. Si procede al blocco dei dati, ai sensi dell'articolo  4,  comma
1, lettera o), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, quando
vi siano motivi  per  ritenere  che  la  cancellazione  degli  stessi
pregiudicherebbe un legittimo interesse della persona,  nel  rispetto
della  legislazione  nazionale.  I  dati  bloccati  possono   essere,
comunque, utilizzati o trasmessi solo per le finalita' che  ne  hanno
impedito la cancellazione. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettera  o)
          del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
              «Art. 4 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
          si intende per: 
              a-n) (Omissis).; 
              o) "blocco", la conservazione  di  dati  personali  con
          sospensione  temporanea  di  ogni  altra   operazione   del
          trattamento; 
              (Omissis).».