Art. 16 Verifica della qualita' dei dati trasmessi o ricevuti 1. Il punto di contatto nazionale dell'altro Stato membro e' informato dell'esistenza dell'eventuale istanza di cui all'articolo 33, comma 1, secondo periodo. 2. Qualora risulti che siano stati forniti dati inesatti o che non avrebbero dovuto essere trasmessi, il punto di contatto nazionale dell'altro Stato membro ne e' informato quanto prima. Inoltre, i dati personali forniti sono rettificati se risultano inesatti. 3. Se si ha motivo di ritenere che i dati ricevuti in risposta ad una richiesta di consultazione siano inesatti o che debbano essere cancellati, il punto di contatto nazionale ne da' immediata comunicazione al punto di contatto nazionale dello Stato membro che li ha inviati. 4. I dati personali che non avrebbero dovuto essere ricevuti sono cancellati. 5. I dati lecitamente ricevuti sono cancellati: a) se non sono piu' necessari alle finalita' per le quali sono stati trasmessi dall'altro Stato membro. Se i dati personali sono stati ricevuti senza richiesta, il punto di contatto nazionale verifica immediatamente se siano necessari per le finalita' per le quali sono stati trasmessi; b) al termine del periodo massimo di conservazione dei dati ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro che li ha trasmessi, qualora l'autorita' di trasmissione abbia indicato tale periodo massimo al punto di contatto nazionale all'atto della trasmissione. 6. Si procede al blocco dei dati, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, quando vi siano motivi per ritenere che la cancellazione degli stessi pregiudicherebbe un legittimo interesse della persona, nel rispetto della legislazione nazionale. I dati bloccati possono essere, comunque, utilizzati o trasmessi solo per le finalita' che ne hanno impedito la cancellazione.
Note all'art. 16: - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettera o) del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: «Art. 4 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice si intende per: a-n) (Omissis).; o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento; (Omissis).».