Art. 17 
 
                        Log delle operazioni 
 
  1. Nell'ambito delle misure di sicurezza  adottate  in  conformita'
agli articoli da 31 a 36 e all'allegato B del decreto legislativo  30
giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, tutte le  operazioni
effettuate in applicazione  del  presente  capo  sono  registrate  in
appositi file di log  ai  fini  della  verifica  della  liceita'  del
trattamento dei dati. 
  2. La consultazione automatizzata puo' essere  effettuata  solo  da
personale del punto di contatto nazionale debitamente  abilitato.  Su
richiesta, l'elenco del personale e' messo a disposizione del Garante
per  la  protezione  dei  dati  personali,  nonche'  delle  autorita'
preposte alla protezione dei dati degli altri Stati membri. 
  3. Le  registrazioni  di  cui  al  comma  1,  che  includono  anche
l'informazione  riguardante  l'esistenza  o  meno  di  una   risposta
positiva, comprendono le seguenti informazioni: 
    a) i dati trasmessi; 
    b) la data e l'ora precisa della trasmissione; 
    c) la denominazione o il codice di riferimento dell'autorita' che
effettua la consultazione e  dell'autorita'  che  gestisce  la  banca
dati. 
  4. Sono registrati inoltre il motivo della  consultazione  o  della
trasmissione, e i riferimenti del  personale  che  ha  effettuato  la
consultazione e di quello che l'ha richiesta. 
  5.  Entro  quattro  settimane  dalla  ricezione   di   un'eventuale
richiesta, il punto di contatto nazionale fornisce  le  registrazioni
alle autorita' preposte alla protezione dei dati dello  Stato  membro
interessato. I  log  possono  essere  utilizzati  esclusivamente  per
finalita' di controllo della protezione dei  dati,  ivi  compreso  il
profilo della sicurezza. 
  6. I log sono protetti con idonee misure contro ogni uso  improprio
o  non  conforme  alle  finalita'  per  cui  sono  registrati.   Sono
conservati per due anni e cancellati alla scadenza. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta il testo degli articoli da  31  a  36  del
          citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
              «Art. 31 (Obblighi di sicurezza). - 1. I dati personali
          oggetto di trattamento sono custoditi e controllati,  anche
          in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
          tecnico,  alla  natura   dei   dati   e   alle   specifiche
          caratteristiche del trattamento,  in  modo  da  ridurre  al
          minimo, mediante l'adozione di idonee e  preventive  misure
          di sicurezza, i rischi  di  distruzione  o  perdita,  anche
          accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato  o
          di trattamento non consentito o non conforme alle finalita'
          della raccolta.»; 
              «Art. 32 (Obblighi relativi ai fornitori di servizi  di
          comunicazione elettronica accessibili al pubblico). - 1. Il
          fornitore  di  un  servizio  di  comunicazione  elettronica
          accessibile al pubblico  adotta,  ai  sensi  dell'art.  31,
          anche  attraverso  altri  soggetti  a  cui   sia   affidata
          l'erogazione  del  predetto  servizio,  misure  tecniche  e
          organizzative   adeguate   al   rischio   esistente,    per
          salvaguardare la sicurezza  dei  suoi  servizi  e  per  gli
          adempimenti di cui all'art. 32-bis. 
              1-bis. Ferma restando l'osservanza  degli  obblighi  di
          cui agli articoli 30 e 31, i  soggetti  che  operano  sulle
          reti di comunicazione elettronica garantiscono che  i  dati
          personali   siano   accessibili   soltanto   al   personale
          autorizzato per fini legalmente autorizzati. 
              1-ter. Le misure di cui al commi 1 e 1-bis garantiscono
          la  protezione   dei   dati   relativi   al   traffico   ed
          all'ubicazione e degli altri dati  personali  archiviati  o
          trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o
          alterazione   anche   accidentale   e   da   archiviazione,
          trattamento,  accesso  o  divulgazione  non  autorizzati  o
          illeciti, nonche' assicurano l'attuazione di  una  politica
          di sicurezza. 
              2.  Quando  la  sicurezza  del  servizio  o  dei   dati
          personali  richiede  anche   l'adozione   di   misure   che
          riguardano  la  rete,  il   fornitore   del   servizio   di
          comunicazione elettronica accessibile  al  pubblico  adotta
          tali misure congiuntamente  con  il  fornitore  della  rete
          pubblica di comunicazioni. In caso di mancato  accordo,  su
          richiesta di uno dei fornitori, la controversia e' definita
          dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  secondo
          le modalita' previste dalla normativa vigente. 
              3.  Il  fornitore  di  un  servizio  di   comunicazione
          elettronica accessibile al pubblico informa i contraenti e,
          ove possibile,  gli  utenti,  se  sussiste  un  particolare
          rischio  di  violazione   della   sicurezza   della   rete,
          indicando, quando il rischio e' al di fuori dell'ambito  di
          applicazione delle misure che il fornitore stesso e' tenuto
          ad adottare ai sensi dei  commi  1,  1-bis  e  2,  tutti  i
          possibili rimedi e i relativi  costi  presumibili.  Analoga
          informativa e' resa  al  Garante  e  all'Autorita'  per  le
          garanzie nelle comunicazioni.»; 
              «Art. 32-bis (Adempimenti conseguenti ad una violazione
          di dati personali). - 1. In  caso  di  violazione  di  dati
          personali,  il  fornitore  di  servizi   di   comunicazione
          elettronica accessibili al pubblico comunica senza indebiti
          ritardi detta violazione al Garante. 
              2. Quando la violazione di dati  personali  rischia  di
          arrecare pregiudizio ai dati personali o alla  riservatezza
          di contraente o di altra  persona,  il  fornitore  comunica
          anche agli stessi senza ritardo l'avvenuta violazione. 
              3. La comunicazione di cui al comma 2 non e' dovuta  se
          il fornitore ha dimostrato al Garante  di  aver  utilizzato
          misure  tecnologiche  di  protezione  che  rendono  i  dati
          inintelligibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi
          e che tali misure erano state  applicate  ai  dati  oggetto
          della violazione. 
              4. Ove il fornitore non vi abbia  gia'  provveduto,  il
          Garante  puo',  considerate  le  presumibili  ripercussioni
          negative della violazione, obbligare lo stesso a comunicare
          al contraente o ad altra persona l'avvenuta violazione. 
              5. La comunicazione al contraente o  ad  altra  persona
          contiene  almeno  una  descrizione   della   natura   della
          violazione di dati personali e i punti di  contatto  presso
          cui si possono ottenere maggiori informazioni ed elenca  le
          misure  raccomandate  per  attenuare  i  possibili  effetti
          pregiudizievoli della  violazione  di  dati  personali.  La
          comunicazione al Garante descrive, inoltre, le  conseguenze
          della violazione di dati personali e le misure  proposte  o
          adottate dal fornitore per porvi rimedio. 
              6. Il Garante puo' emanare, con proprio  provvedimento,
          orientamenti e istruzioni in relazione alle circostanze  in
          cui il fornitore ha l'obbligo di comunicare  le  violazioni
          di  dati  personali,  al   formato   applicabile   a   tale
          comunicazione,   nonche'   alle   relative   modalita'   di
          effettuazione, tenuto conto delle eventuali misure tecniche
          di attuazione adottate dalla Commissione europea  ai  sensi
          dell'art. 4, paragrafo 5, della direttiva 2002/58/CE,  come
          modificata dalla direttiva 2009/136/CE. 
              7. I fornitori tengono un aggiornato  inventario  delle
          violazioni di dati personali, ivi incluse le circostanze in
          cui  si  sono  verificate,  le   loro   conseguenze   e   i
          provvedimenti  adottati  per  porvi  rimedio,  in  modo  da
          consentire al  Garante  di  verificare  il  rispetto  delle
          disposizioni   del   presente   articolo.   Nell'inventario
          figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine. 
              8. Nel caso in cui  il  fornitore  di  un  servizio  di
          comunicazione elettronica accessibile  al  pubblico  affidi
          l'erogazione del predetto servizio ad altri  soggetti,  gli
          stessi sono tenuti a comunicare al fornitore senza indebito
          ritardo tutti gli eventi e  le  informazioni  necessarie  a
          consentire a quest'ultimo di effettuare gli adempimenti  di
          cui al presente articolo.»; 
              «Art. 33 (Misure minime). -  1.  Nel  quadro  dei  piu'
          generali obblighi  di  sicurezza  di  cui  all'art.  31,  o
          previsti  da  speciali   disposizioni,   i   titolari   del
          trattamento sono comunque  tenuti  ad  adottare  le  misure
          minime individuate nel presente capo o ai  sensi  dell'art.
          58, comma 3, volte  ad  assicurare  un  livello  minimo  di
          protezione dei dati personali.»; 
              «Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici). -  1.
          Il trattamento di dati personali effettuato  con  strumenti
          elettronici e' consentito solo se sono adottate,  nei  modi
          previsti dal disciplinare tecnico  contenuto  nell'allegato
          B), le seguenti misure minime: 
              a) autenticazione informatica; 
              b) adozione di procedure di gestione delle  credenziali
          di autenticazione; 
              c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione; 
              d)    aggiornamento    periodico    dell'individuazione
          dell'ambito   del   trattamento   consentito   ai   singoli
          incaricati e addetti  alla  gestione  o  alla  manutenzione
          degli strumenti elettronici; 
              e) protezione degli strumenti elettronici  e  dei  dati
          rispetto a trattamenti illeciti di  dati,  ad  accessi  non
          consentiti e a determinati programmi informatici; 
              f) adozione di procedure per la custodia  di  copie  di
          sicurezza, il ripristino della disponibilita'  dei  dati  e
          dei sistemi; 
              g); 
              h) adozione  di  tecniche  di  cifratura  o  di  codici
          identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a
          rivelare lo stato di salute o la vita  sessuale  effettuati
          da organismi sanitari. 
              1-bis; 
              1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  in
          materia di protezione dei  dati  personali,  i  trattamenti
          effettuati  per  finalita'  amministrativo-contabili   sono
          quelli connessi allo svolgimento delle attivita' di  natura
          organizzativa, amministrativa, finanziaria e  contabile,  a
          prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare,
          perseguono  tali  finalita'  le   attivita'   organizzative
          interne,  quelle  funzionali  all'adempimento  di  obblighi
          contrattuali e precontrattuali, alla gestione del  rapporto
          di  lavoro  in  tutte  le  sue  fasi,  alla  tenuta   della
          contabilita' e  all'applicazione  delle  norme  in  materia
          fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute,
          igiene e sicurezza sul lavoro.»; 
              «Art. 35  (Trattamenti  senza  l'ausilio  di  strumenti
          elettronici).  -  1.  Il  trattamento  di  dati   personali
          effettuato senza  l'ausilio  di  strumenti  elettronici  e'
          consentito solo se sono adottate,  nei  modi  previsti  dal
          disciplinare  tecnico  contenuto   nell'allegato   B),   le
          seguenti misure minime: 
              a)    aggiornamento    periodico    dell'individuazione
          dell'ambito   del   trattamento   consentito   ai   singoli
          incaricati o alle unita' organizzative; 
              b) previsione di procedure per  un'idonea  custodia  di
          atti  e  documenti  affidati   agli   incaricati   per   lo
          svolgimento dei relativi compiti; 
              c) previsione di  procedure  per  la  conservazione  di
          determinati  atti  in  archivi  ad  accesso  selezionato  e
          disciplina   delle   modalita'   di   accesso   finalizzata
          all'identificazione degli incaricati.»; 
              «Art. 36 (Adeguamento). - 1. Il disciplinare tecnico di
          cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui  al
          presente capo, e' aggiornato periodicamente con decreto del
          Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le
          innovazioni  e  le  tecnologie  e  il   Ministro   per   la
          semplificazione  normativa,  in  relazione   all'evoluzione
          tecnica e all'esperienza maturata nel settore.». 
              L'Allegato B del sopra citato  decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n. 196 tratta  del  "Disciplinare  tecnico  in
          materia di misure minime di sicurezza.".