Art. 18 Vigilanza e controllo 1. Il controllo sulla trasmissione e sulla ricezione di dati personali di cui al presente capo e' esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, anche su segnalazione dell'interessato. Le risultanze dell'attivita' di controllo sono conservate per diciotto mesi e cancellate alla scadenza. 2. Le autorita' responsabili delle registrazioni di cui all'articolo 17 effettuano controlli per verificare la legittimita' delle operazioni.
Note all'art. 18: - Per l'argomento del sopra citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note alle premesse.