Art. 18 
 
                        Vigilanza e controllo 
 
  1. Il controllo  sulla  trasmissione  e  sulla  ricezione  di  dati
personali di cui al presente capo e' esercitato dal  Garante  per  la
protezione  dei  dati  personali,  nei  modi  previsti  dal   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, anche
su segnalazione dell'interessato.  Le  risultanze  dell'attivita'  di
controllo  sono  conservate  per  diciotto  mesi  e  cancellate  alla
scadenza. 
  2.  Le  autorita'   responsabili   delle   registrazioni   di   cui
all'articolo 17 effettuano controlli per verificare  la  legittimita'
delle operazioni. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Per l'argomento del sopra citato decreto  legislativo
          30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note alle premesse.