Art. 46 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante   o
l'importatore che mette a disposizione sul mercato in qualunque forma
apparecchiature radio non conformi ai  requisiti  essenziali  di  cui
all'articolo 3, oppure apparecchiature per  le  quali  non  e'  stata
eseguita la relativa procedura di valutazione di conformita'  di  cui
all'articolo 17, oppure apparecchiature non costruite in modo tale da
poter essere utilizzate in almeno uno Stato membro senza  violare  le
prescrizioni   applicabili   sull'uso   dello   spettro   radio,   e'
assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma
da euro 5.292 a euro 31.755 e del pagamento di una somma da euro 26 a
euro 158 per ciascuna  apparecchiatura.  In  ogni  caso  la  sanzione
amministrativa  non  puo'  superare  la  somma  complessiva  di  euro
132.316.  Alla  stessa  sanzione  e'  assoggettato  chiunque  apporta
modifiche alle apparecchiature dotate della prescritta marcatura  che
comportano mancata conformita' ai requisiti essenziali. 
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante   o
l'importatore che mette a disposizione sul mercato in qualunque forma
apparecchiature radio che presentano almeno una delle non conformita'
di cui all'articolo 43, comma 1, lettere da a) ad l), e' assoggettato
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322
a euro 15.877 e del pagamento di una somma da euro 13 a euro  78  per
ciascuna apparecchiatura. In ogni caso la sanzione amministrativa non
puo' superare la somma complessiva di euro 132.316. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che  mette
a disposizione sul mercato in qualunque forma  apparecchiature  radio
che presentano anche  una  soltanto  delle  non  conformita'  di  cui
all'articolo 43, comma 1, lettere da a) a  d)  e  da  g)  ad  l),  e'
assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma
da euro 1.322 a euro 15.877 e del pagamento di una somma da euro 13 a
euro 78 per  ciascuna  apparecchiatura.  In  ogni  caso  la  sanzione
amministrativa  non  puo'  superare  la  somma  complessiva  di  euro
132.316. 
  4. Il rappresentante autorizzato  ai  sensi  dell'articolo  11  del
presente decreto che, in relazione agli obblighi ivi  previsti  abbia
ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che lo autorizza ad agire
a suo nome e purche'  specificato  nel  mandato,  in  presenza  delle
violazioni di cui all'articolo 43, comma 1, lettere da  a),  b),  c),
d), e), g), h), i), l), n)  ed  o),  e'  assoggettato  alle  sanzioni
amministrative  indicate  nei  commi  1  e   2.   Il   rappresentante
autorizzato e' inoltre assoggettato alla sanzione amministrativa  del
pagamento di una somma da euro 5.292 a euro 31.755 se  non  ottempera
all'obbligo di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), ovvero  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro  1.322  a
euro 15.877 se non ottempera agli obblighi di  cui  all'articolo  11,
comma  2,  lettera  b),  ovvero  alla  sanzione  amministrativa   del
pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 7.938  se  non  ottempera
all'obbligo di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c). 
  5. Chiunque installa per  attivita'  professionale  apparecchiature
radio  che  presentano  almeno  una  delle  non  conformita'  di  cui
all'articolo 43, comma 1, lettere a) e  b),  ovvero  le  installa  in
violazione delle relative  restrizioni  d'uso  e'  assoggettato  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro  1.322  a
euro 15.877. 
  6. Fatti salvi i commi 1, 2 e 3, il fabbricante e l'importatore che
non ottemperano anche ad uno soltanto degli obblighi  rispettivamente
di cui agli articoli 10, comma 4, e 12, comma 2, ultimi due  periodi,
e 8 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
una somma da euro 5.292 a euro  31.755.  Alla  medesima  sanzione  e'
assoggettato il distributore che non ottempera anche ad uno  soltanto
degli obblighi di cui agli  all'articolo  13,  comma  2,  ultimi  due
periodi. Fatti salvi i commi 1, 2 e 3, il fabbricante e l'importatore
che  non  ottemperano  anche   ad   uno   soltanto   degli   obblighi
rispettivamente di cui agli all'articolo 10, commi  5,  11  e  12,  e
all'articolo 12, commi 4,  5,  6,  7  e  9,  sono  assoggettati  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro  1.322  a
euro  15.877.  E'  assoggettato  alla  sanzione  di  cui  al  periodo
precedente anche il distributore  che  non  ottempera  anche  ad  uno
soltanto degli obblighi di cui agli all'articolo 13, commi 3, 4 e 5. 
  7. Fatta salva l'eventuale  sanzione  gia'  applicata,  l'operatore
economico interessato che non ottempera entro i tempi  prescritti  ai
provvedimenti di ritiro o richiamo dal mercato emanati dal  Ministero
ai  sensi  degli  articoli  40  e  42,  ovvero   non   ottempera   ai
provvedimenti emanati dagli Ispettorati  territoriali  del  Ministero
dello sviluppo economico competenti ai sensi del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 17 luglio 2014 e  successive  modificazioni,
ai  sensi   dell'articolo   43,   e'   assoggettato   alla   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 7.938. 
  8.  Gli  operatori  economici  che  direttamente  o  indirettamente
pubblicizzano in qualunque forma apparecchiature radio difformi dalle
prescrizioni del  presente  decreto  sono  assoggettati,  secondo  le
rispettive responsabilita' derivanti dall'appartenenza alla tipologia
di operatori economici definita nel presente decreto,  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di  una  somma  da  euro  3.308  a  euro
19.847. 
  9. Chiunque utilizza apparecchiature, conformi al presente decreto,
ma non sottoposte a corretta manutenzione ovvero non le utilizza  per
i fini previsti dal fabbricante o apporta per uso personale modifiche
alle apparecchiature dotate della prescritta marcatura che comportano
la mancata conformita' ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3,
e' assoggettato alla sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una
somma da euro 331 a euro 1.984. 
  10. Le apparecchiature radio messe a disposizione del mercato o  in
esercizio che presentano anche una soltanto delle non conformita'  di
cui all'articolo 43, comma 1, lettere a), b), c), d), e), h), m),  n)
ed o), sono assoggettate al sequestro amministrativo. 
  11. Fatta salva la sanzione gia' applicata, decorso inutilmente  il
termine di sei mesi dalla richiesta di porre fine allo stato  di  non
conformita' di cui all'articolo 43, comma 1, il Ministero provvede  a
limitare  o  proibire   la   messa   a   disposizione   sul   mercato
dell'apparecchiatura radio o garantisce che sia richiamata o ritirata
dal mercato e a confiscare le apparecchiature sequestrate. 
  12.  Chi  scientemente,  salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,
nell'ambito dello  svolgimento  dell'attivita'  di  sorveglianza  del
mercato fornisce notizie,  informazioni  e  documentazione  false  e'
assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma
da euro 3.350 a euro 20.000. 
  13. Le sanzioni amministrative  pecuniarie  previste  dal  presente
decreto sono rivalutate ogni cinque anni con decreto direttoriale del
Ministero dello sviluppo economico, in misura pari  all'indice  ISTAT
dei prezzi  al  consumo  previo  arrotondamento  all'unita'  di  euro
secondo il seguente criterio: se la parte decimale e' inferiore a  50
centesimi l'arrotondamento va effettuato per difetto, se e' uguale  o
superiore a 50 l'arrotondamento va effettuato per eccesso.  L'importo
della sanzione pecuniaria rivalutato secondo i  predetti  criteri  si
applica esclusivamente per  le  violazioni  commesse  successivamente
alla data di entrata  in  vigore  del  decreto  direttoriale  che  lo
prevede. 
 
          Note all'art. 46: 
              - Per i riferimenti normativi del decreto del Ministero
          dello sviluppo economico 17 luglio 2014, si veda nelle note
          all'articolo 39.