Art. 34 
 
 
    Disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici 
 
  1.  Non  sono  considerati  forniture  di   medicinali   veterinari
distribuiti all'ingrosso gli acquisti collettivi e  la  distribuzione
agli apicoltori, da  parte  delle  organizzazioni  di  rappresentanza
degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, di
presidi sanitari per i quali non e'  previsto  l'obbligo  di  ricetta
veterinaria. 
  2. E' fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farne, a  proprie
spese,  denuncia  e  comunicazione  di  variazione  alla  banca  dati
dell'anagrafe  apistica  nazionale  (BDA),  di  cui  al  decreto  del
Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali  4
dicembre 2009, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  93  del  22
aprile 2010. Chiunque  contravviene  all'obbligo  di  denuncia  della
detenzione di  alveari  o  di  comunicazione  della  loro  variazione
all'anagrafe  apistica  nazionale  e'  soggetto  al  pagamento  della
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro. 
  3. Agli apicoltori colpiti dalla  presenza  del  parassita  Aethina
tumida che,  a  seguito  dei  provvedimenti  adottati  dall'autorita'
sanitaria,  hanno  distrutto  la  totalita'  dei  propri  alveari  e'
consentita l'immediata reintroduzione dello stesso numero di  alveari
perduti nella zona di protezione. Tali alveari  devono  provenire  da
allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del  parassita  Aethina
tumida ed essere accompagnati da  idoneo  certificato  sanitario  dei
servizi veterinari territorialmente competenti.