Art. 32 Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario 1. Per gli interventi di cui all'articolo 14, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 2. Le modalita' e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza di cui all'articolo 18. 3. Per le finalita' del presente articolo, l'Unita' Operativa Speciale di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 opera fino alla completa esecuzione dei contratti pubblici relativi agli interventi previsti nell'accordo di cui al comma 2 e comunque non oltre il termine previsto all'articolo 1, comma 4. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.