Art. 33 
 
 
                   Controllo della Corte dei conti 
 
  1. I provvedimenti  di  natura  regolatoria  ed  organizzativa,  ad
esclusione di quelli di natura gestionale, adottati  dal  Commissario
straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei
conti. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge  14  gennaio
1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1,  della  legge
24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni  caso,  durante  lo
svolgimento della fase del controllo,  l'organo  emanante  puo',  con
motivazione   espressa,   dichiararli   provvisoriamente    efficaci,
esecutori ed esecutivi, a  norma  degli  articoli  21-bis,  21-ter  e
21-quater,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,   e   successive
modificazioni. 
  2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.